(comunicazione al tribunale del programma autorizzato).

Art. 59. (Comunicazione al tribunale del programma autorizzato).1.Il commissario straordinario trasmette entro tre giorni copia del programma autorizzato al tribunale, segnalando se esso contenga notizie o previsioni specifiche la cui divulgazione prima della scadenza potrebbe pregiudicarne l'attuazione.
2.Il giudice delegato dispone il deposito in cancelleria del programma, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di riservatezza a norma del comma 1. ((L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa copia e' trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267, sostituendo al curatore il commissario straordinario.))((8))
----------------AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ha disposto (con l'art. 17, comma 4) che "Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non e' stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270."
Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 5) che "Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria."
Entrata in vigore il 19 ottobre 2012

Sentenze3


  • 1. TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-06-16, n. 202310298
    Provvedimento:
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    • Accesso agli atti·
    • Accesso difensivo·
    • Art. 2112 c.c.·
    • Art. 24, comma 7, l. 241/1990·
    • Art. 25, comma 2, l. 241/1990·
    • Art. 26, comma 3, l. 241/1990·
    • Cessione ramo d'azienda·
    • Interesse concreto e attuale·
    • Istanza massiva ed esplorativa·
    • Legittimazione passiva·
    • Nesso di strumentalità·
    • Segreto commerciale·
    • Silenzio-rigetto

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-11-19, n. 201806510
    Provvedimento:
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    • accesso ai documenti nella procedura di amministrazione straordinaria·
    • amministrazione straordinaria·
    • art. 22 legge 241/1990·
    • art. 24 legge 241/1990·
    • cessione di beni aziendali·
    • commissari straordinari·
    • concordato preventivo·
    • diritto di accesso ai documenti amministrativi·
    • divieto di controllo generalizzato·
    • giurisprudenza sul diritto di accesso·
    • interesse legittimo·
    • motivazione dell'istanza di accesso·
    • pubblicazione degli atti amministrativi·
    • spese di lite·
    • trasparenza amministrativa

  • 3. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-02-03, n. 201701833
    Provvedimento:
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    • accesso ai documenti amministrativi·
    • amministrazione straordinaria·
    • annullamento di diniego di accesso·
    • art. 35 c.p.a.·
    • commissari straordinari·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • difetto di interesse·
    • improcedibilità del ricorso·
    • segretazione dei documenti·
    • tutela dei dati sensibili
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