Art 62

Art. 62. (Alienazione dei beni).
1.L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformita' delle previsioni del programma autorizzato, e' effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformita' dei criteri generali stabiliti dal Ministro dell'industria.2.La vendita di beni immobili, aziende e rami d'azienda di valore superiore a lire cento milioni e' effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicita'.3.Il valore dei beni e' preventivamente determinato da uno o piu' esperti nominati dal commissario straordinario.
Entrata in vigore il 9 agosto 1999
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