Art 10
Art. 10. (Revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).
1.La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.2.Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
1.La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza e' comunicata e affissa a norma dell'articolo 8, comma 3.2.Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.