Art 3
Art. 3.
(Accertamento dello stato di insolvenza).
1.Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale ((competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza)), su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. 2.Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
(Accertamento dello stato di insolvenza).
1.Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale ((competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza)), su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. 2.Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.