Art 3

Art. 3.
(Accertamento dello stato di insolvenza).
1.Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso dell'imprenditore, di uno o piu' creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio. 2.Il tribunale provvede a norma del comma 1 anche quando, in base alle disposizioni contenute nei titoli III e IV del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ("legge fallimentare"), si dovrebbe far luogo alla dichiarazione di fallimento di un'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.
Nota all'art. 3:
- I titoli III e IV del R.D. n. 267/1942 ("legge fallimentare") disciplinano rispettivamente il concordato preventivo e l'amministrazione controllata.
Entrata in vigore il 9 agosto 1999
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