Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 83
Art. 83.
((I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonche' i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo e della valutazione di conformita' di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attivita' di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.))
L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonche' le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino o caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra.
((L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalita' per il rilascio delle relative licenze.))
L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.
Il Ministero dell'interno, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facolta' di apportare variazioni od aggiunte agli alleati stessi.
(22)
---------------AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Comitato di lavoro per la revisione dell'allegato "A" al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773" di cui agli artt. 82 e 83 del presente provvedimento.
((I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonche' i prodotti esplodenti muniti dell'attestato di esame "CE del tipo e della valutazione di conformita' di cui all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli "Organismi notificati sono indicati nell'allegato A al presente regolamento. I prodotti esplodenti marcati CE sono classificati a seconda della loro tipologia nelle categorie di cui al precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio nell'allegato A al presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attivita' di fabbricazione e di deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.))
L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonche' le norme per l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino o caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra.
((L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le modalita' per il rilascio delle relative licenze.))
L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze infiammabili o esplosive.
Il Ministero dell'interno, sentito il parere della Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili, ha facolta' di apportare variazioni od aggiunte agli alleati stessi.
(22)
---------------AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Comitato di lavoro per la revisione dell'allegato "A" al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773" di cui agli artt. 82 e 83 del presente provvedimento.
Sentenze • 2
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-01-25, n. 201700294Provvedimento:Leggi di più...- annullamento parziale di P.I.I.·
- art. 112 c.p.c.·
- art. 21 nonies legge 241/90·
- autotutela amministrativa·
- classificazione acustica·
- compatibilità acustica·
- danno ingiusto·
- inquinamento acustico·
- interessi pubblici e privati·
- principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato·
- procedimento amministrativo·
- responsabilità amministrativa·
- rischio di incidente rilevante·
- termine ragionevole·
- valutazione ambientale
2. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-12-04, n. 201502558Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decreto ministeriale·
- autotutela amministrativa·
- cessazione della materia del contendere·
- classificazione prodotti esplosivi·
- compensazione delle spese di giudizio·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- regola della soccombenza virtuale·
- regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.·
- sospensione cautelare·
- violazione art. 7 legge 241/90