Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 82
Art. 82.
I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
1. Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2. Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3. Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4. Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5. Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
((La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:
Gruppo A:
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;
Gruppo B:
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C:
1) giocattoli pirici;
Gruppo D:
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonche' quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;
Gruppo E:
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita))
(22)
---------------AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Comitato di lavoro per la revisione dell'allegato "A" al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773" di cui agli artt. 82 e 83 del presente provvedimento.
I prodotti esplosivi, di cui al precedente articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
1. Polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2. Dinamiti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3. Detonanti e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4. Artifici e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5. Munizioni di sicurezza e giocattoli pirici.
((La categoria 5) "munizioni di sicurezza e giocattoli pirici di cui al comma precedente si articola nei seguenti gruppi:
Gruppo A:
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;
Gruppo B:
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C:
1) giocattoli pirici;
Gruppo D:
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonche' quelli analoghi destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto luminoso;
Gruppo E:
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di gas od attuatori ricompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.: sparachiodi, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita))
(22)
---------------AGGIORNAMENTO (22)
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che e' soppresso, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'organo collegiale "Comitato di lavoro per la revisione dell'allegato "A" al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773" di cui agli artt. 82 e 83 del presente provvedimento.
Sentenze • 4
1. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2023-11-07, n. 202303255Provvedimento:Leggi di più...- annullamento licenza di vendita prodotti esplodenti·
- art. 21-octies della legge 241/1990·
- art. 47 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773·
- comunicazione diretta tra locali·
- diniego licenza per contiguità a locali abitativi·
- discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza·
- eccesso di potere per difetto di motivazione·
- omesso preavviso di rigetto·
- sanatoria processuale·
- travisamento dei fatti·
- tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica·
- violazione art. 10 bis e art. 3 della legge 241/1990
2. TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-09-13, n. 202400740Provvedimento:Leggi di più...- annullamento dei provvedimenti amministrativi·
- art. 28 e 47 TULPS·
- attività di deposito e vendita di munizionamento·
- collaborazione tra amministrazione e impresa·
- commissione tecnica territoriale sostanze esplodenti·
- conformità dei locali di deposito·
- difetto di istruttoria·
- distanza minima dai depositi di materiale esplodente·
- eccesso di potere·
- legittimo affidamento·
- licenze per fabbricazione e detenzione di esplosivi·
- modifica delle licenze·
- normativa urbanistica ed edilizia·
- principio di proporzionalità·
- principio di ragionevolezza·
- regolamento TULPS·
- ripristino delle licenze·
- sospensione cautelare delle licenze·
- sospensione delle licenze·
- travisamento dei presupposti di fatto·
- valutazione della pericolosità pubblica
4. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2015-12-04, n. 201502558Provvedimento:Leggi di più...- annullamento decreto ministeriale·
- autotutela amministrativa·
- cessazione della materia del contendere·
- classificazione prodotti esplosivi·
- compensazione delle spese di giudizio·
- partecipazione al procedimento amministrativo·
- regola della soccombenza virtuale·
- regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.·
- sospensione cautelare·
- violazione art. 7 legge 241/90