Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 3
Art. 3.
Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia.
Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.
Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia.
Egli esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.