Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773-art. 257 bis

Art. 257-bis.

((1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attivita' di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, e' richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attivita' di investigazione e ricerca.

2. La relativa domanda contiene:
a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza e' richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d).

3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.

4. Nulla e' innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.))
Entrata in vigore il 6 ottobre 2008
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