accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia

Art. 28. Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia1.L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione.
1-bis.Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
1-ter.Fatta salva la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, ai fini di cui al comma 1, una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facolta' assunzionali autorizzate e' riservata da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Il personale di cui al presente comma e' selezionato attraverso procedure comparative bandite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione, che tengono conto della valutazione conseguita nell'attivita' svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonche' della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali. Una quota non superiore al 15 per cento e' altresi' riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che abbia ricoperto o ricopra l'incarico di livello dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, i bandi ((, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,)) definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti. A questo scopo, sono nominati membri di commissione professionisti esperti nella valutazione dei suddetti ambiti di competenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli enti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
2.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.
3.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.
4.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.
5.Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte relativa al corso-concorso, la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono definiti:
a)le percentuali, sul complesso dei posti di dirigente disponibili, riservate al concorso per esami, al corso-concorso; b)la percentuale di posti che possono essere riservati al personale di ciascuna amministrazione che indice i concorsi pubblici per esami; c)i criteri per la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici; d)le modalita' di svolgimento delle selezioni, prevedendo anche la valutazione delle esperienze di servizio professionali maturate nonche', nella fase di prima applicazione del concorso di cui al comma 2, una riserva di posti non superiore al 30 per cento per il personale appartenente da almeno quindici anni alla qualifica apicale, comunque denominata, della carriera direttiva; e)l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.
6.I vincitori dei concorsi di cui al comma 2, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano un ciclo di attivita' formative organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e disciplinato ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287. Tale ciclo puo' comprendere anche l'applicazione presso amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo formativo, di durata non superiore a dodici mesi, puo' svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
7.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.
7-bis.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 16 APRILE 2013, N. 70.
8.Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di accesso alle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
9.Per le finalita' di cui al presente articolo, e' attribuito alla Scuola superiore della pubblica amministrazione un ulteriore contributo di 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002.
10.All'onere derivante dall'attuazione del comma 9, pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Entrata in vigore il 16 agosto 2023

Sentenze327


  • 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/11/2020, n. 24376
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    • 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/07/2013, n. 17930
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      • 3. TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2024-05-02, n. 202408767
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        • art. 28, d.lgs. n. 165/01·
        • art. 2, co. 1, lett. a1) del bando di concorso·
        • art. 7, d.P.R. n. 70/13·
        • difetto di istruttoria·
        • diploma di specializzazione·
        • disparità di trattamento·
        • D.P.C.M. 27 aprile 2018, n. 80·
        • D.P.C.M. 29 settembre 2004, n. 295·
        • eccesso di potere amministrativo·
        • esclusione da concorso pubblico·
        • legittimazione passiva·
        • master di secondo livello·
        • principio di assorbimento del titolo inferiore·
        • principio di equivalenza dei titoli·
        • quadro europeo delle qualifiche EQF·
        • requisiti di ammissione al concorso·
        • sospensione cautelare·
        • valutazione dei titoli

      • 4. TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-03-27, n. 202300989
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        • art. 28 del decreto legislativo n. 165/2001·
        • compensazione delle spese processuali·
        • esclusione da concorso pubblico·
        • inammissibilità del ricorso·
        • interpretazione di bando di concorso·
        • irricevibilità del ricorso·
        • legittimità di deliberazione amministrativa·
        • legittimo affidamento·
        • onere della prova·
        • par condicio concorsuale·
        • requisiti di ammissione al concorso

      • 5. CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-22, n. 202400559
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        • art. 28 del decreto legislativo n. 165/2001·
        • clausole escludenti nel bando di concorso·
        • compensazione delle spese di lite·
        • concorso pubblico·
        • diploma di laurea·
        • giusto procedimento amministrativo·
        • impugnazione tardiva·
        • inammissibilità del ricorso·
        • irricevibilità del ricorso·
        • legittimo affidamento·
        • oscuramento dei dati personali·
        • requisiti di ammissione
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