sanzioni disciplinari e responsabilita' (art.59 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.27 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificato dall'art.2 del decreto legge n.361 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n.437 del 1995, nonche' dall'art.27, comma 2 e dall'art.45, comma 16 del d.lgs n.80 del 1998)

Art. 55. Sanzioni disciplinari e responsabilita'
(Art.59 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.27 del d.lgs n.546 del 1993 e successivamente modificato dall'art.2 del decreto legge n.361 del 1995, convertito con modificazioni dalla
legge n.437 del 1995, nonche' dall'art.27, comma 2 e dall'art.45, comma 16 del d.lgs n.80 del 1998)1.Per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, resta ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilita' civile, amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
2.Ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano l'articolo 2106 del codice civile e l'articolo 7, commi primo, quinto e ottavo, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
3.Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni e' definita dai contratti collettivi.
4.Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui il dipendente lavora, contesta l'addebito al dipendente medesimo, istruisce il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui il dipendente lavora provvede direttamente.
5.Ogni provvedimento disciplinare, ad eccezione del rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione scritta dell'addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6.Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile puo' essere ridotta, ma in tal caso non e' piu' suscettibile di impugnazione.
7.Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di conciliazione, entro venti giorni dall'applicazione della sanzione, il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, puo' impugnarla dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora. Il collegio emette la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e l'amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta sospesa.
8.Il collegio arbitrale si compone di' due rappresentanti dell'amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed e' presieduto da un esterno all'amministrazione, di provata esperienza e indipendenza. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce, sentite le organizzazioni sindacali, le modalita' per la periodica designazione di dieci rappresentanti dell'amministrazione e dieci rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque presidenti. In mancanza di accordo, l'amministrazione richiede la nomina dei presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio. Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono l'imparzialita'.
9.Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui ai precedenti commi.
10.Fino al riordinamento degli organi collegiali della scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative statali si applicano le norme di cui agli articoli da 502a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
Note all'art. 55:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 2106 del codice civile:
"Art. 2106 (Sanzioni disciplinari). - L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti puo' dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravita' dell'infrazione".
- Si trascrive il testo dell'art. 7, commi primo, quinto e ottavo della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
"Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse puo' essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia e' stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano".
"In ogni caso, i provvedimenti disciplinari piu' gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa".
"Non puo' tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione".
- Si trascrive il testo degli articoli da 502a 507 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado):
"Art. 502 (Censura e avvertimento). - 1. La censura e' inflitta dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto e' inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale docente".
"Art. 503 (Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione). - 1. Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b) e c), sono:
a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) il competente direttore generale o capo del servizio centrale se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d) ed e), dell'articolo 492 e' in ogni caso il Ministro della pubblica istruzione.
3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza e' attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura.
4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 e' attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.
5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione in conformita' del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di disporre in modo piu' favorevole al dipendente".
"Art. 504 (Ricorsi). - 1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione".
"Art. 505 (Provvedimenti di riabilitazione). - 1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 e' adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;
b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali".
"Art. 506 (Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale). - 1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dagli articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti:
a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli nazionali.
3. La sospensione cautelare facoltativa e' disposta, in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione.
4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare puo' essere disposta dal direttore didattico o dal preside, sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale direttivo, salvo convalida da parte dell'autorita' competente cui il provvedimento dovra' essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto.
5. La sospensione e' disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16. La sospensione cosi' disposta cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. L'organo competente a provvedere al riguardo e' determinato ai sensi del comma 2".
"Art. 507. (Rinvio). - 1. Per quanto non previsto dal presente testo unico si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia disciplinare degli impiegati civili dello Stato".
Entrata in vigore il 9 maggio 2001

Sentenze222


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