gestione del personale in disponibilita' (art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.21 del d.lgs n.80 del 1998)

Art. 34. Gestione del personale in disponibilita'
(Art.35-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.21 del d.lgs n.80 del 1998)1.Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro.
2.Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri forma e gestisce l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di coordinamento con l'elenco di cui al comma3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre amministrazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al comma 2.
3-bis.Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.
4.Il personale in disponibilita' iscritto negli appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'articoLo 33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di appartenenza sino al trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo comma 8. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto alla data del raggiungimento del periodo massimo di fruizione dell'indennita' di cui al comma 8 del medesimo articolo 33, ovvero, prima del raggiungimento di detto periodo massimo, qualora il dipendente in disponibilita' rinunci o non accetti per due volte l'assegnazione disposta ai sensi dell'articolo 34-bis nell'ambito della provincia dallo stesso indicata)). Gli oneri sociali relativi alla retribuzione goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente previdenziale di riferimento per tutto il periodo della disponibilita'. Nei sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8, il personale in disponibilita' puo' presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non puo' avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8. Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennita' di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilita' volontaria di cui all'articolo 30. In sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti criteri generali per l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo.
5.I contratti collettivi nazionali possono riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del personale trasferito ai sensi dell'articolo 33 o collocato in disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del personale. in particolare mediante mobilita' volontaria.
6.Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi, ((ad esclusione di quelle relative al conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, nonche' al conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,)) sono subordinate alla verificata impossibilita' di ricollocare il personale in disponibilita' iscritto nell'apposito elenco ((e in possesso della qualifica e della categoria di inquadramento occorrenti)). I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati, nell'ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o presso quelle individuate ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresi', avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo e' a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.
7.Per gli enti pubblici territoriali le economie derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio e possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8.Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al collocamento in disponibilita' presso gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto.
Entrata in vigore il 29 giugno 2019

Sentenze53


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-08-27, n. 202407259
    Provvedimento:
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    • conflitto di interessi·
    • diritto amministrativo·
    • discrezionalità tecnica dell'ente pubblico·
    • improcedibilità del ricorso·
    • legittimità delle scelte organizzative dell'ente pubblico·
    • mobilità volontaria·
    • modifica del piano triennale dei fabbisogni del personale·
    • revoca della procedura di mobilità·
    • rinuncia al ricorso·
    • scorrimento delle graduatorie·
    • sussidiarietà della mobilità volontaria rispetto alle graduatorie concorsuali

  • 2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-06, n. 202401222
    Provvedimento:
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    • affidamento ingenerato da delibera amministrativa·
    • annullamento degli atti di assunzione·
    • art. 30 del d.lgs. n. 165/2001·
    • art. 34-bis del d.lgs. n. 165/2001·
    • autonomia e indipendenza dei funzionari avvocati·
    • iscrizione all'albo degli avvocati·
    • legittimità dei provvedimenti amministrativi·
    • principio di buon andamento·
    • principio di imparzialità e indipendenza dei funzionari pubblici·
    • procedura di mobilità esterna·
    • pubblico concorso·
    • requisiti di ammissione

  • 3. TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202201147
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 112 c.p.a.·
    • art. 63 d.lgs. 165/2001·
    • commissario ad acta·
    • decadenza ex tunc·
    • difetto di giurisdizione·
    • eccesso di potere·
    • giudice amministrativo·
    • giudice ordinario·
    • giurisdizione·
    • legittimo affidamento·
    • ottemperanza delle sentenze·
    • procedura concorsuale·
    • rapporti di lavoro pubblici

  • 4. TAR Napoli, sez. III, sentenza breve 2023-03-13, n. 202301590
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    • ammissibilità del ricorso collettivo·
    • art. 60 c.p.a.·
    • art. 74 c.p.a.·
    • compensazione delle spese di lite·
    • conflitto di interessi·
    • eccesso di potere·
    • graduatoria di selezione pubblica·
    • motivazione della sentenza in forma semplificata·
    • procedura di mobilità·
    • revoca della procedura di mobilità·
    • ricorso collettivo·
    • scorrimento della graduatoria·
    • violazione di legge

  • 5. Trib. Napoli, sentenza 11/06/2024, n. 3083
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