criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali (art.27-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.17 del d.lgs n.80 del 1998)
Art. 27. Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali (Art.27-bis del d.lgs n.29 del 1993, aggiunto dall'art.17 del d.lgs n.80 del 1998)1.Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potesta' statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarita'. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.
2.Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
2.Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-02-14, n. 202301548Provvedimento:Leggi di più...- art. 17 d.lgs. 165/2001·
- art. 26 c.p.a.·
- art. 26 statuto ente parco nazionale·
- art. 31 regolamento concorsi·
- art. 92 c.p.c.·
- art. 9 regolamento di organizzazione·
- competenza delle autorità amministrative·
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- delega di funzioni·
- eccesso di potere·
- principio di separazione tra attività di indirizzo e controllo e quelle di attuazione e gestione·
- regolamento concorsi·
- regolamento di organizzazione·
- spese di lite·
- valutazione delle prove scritte