Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-02-14, n. 202301548

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-02-14, n. 202301548
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202301548
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2023

N. 01548/2023REG.PROV.COLL.

N. 08940/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8940 del 2016, proposto da A G, rappresentato e difeso dall'avvocato A C P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ente Parco nazionale del Pollino, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora dell’ambiente e della sicurezza energetica), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

di C P, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata n. 663 del 24 giugno 2016;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ente Parco nazionale del Pollino e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2023 il consigliere Ofelia Fratamico e udito per la parte appellante l’avvocato Giuseppe Pinto su delega dichiarata dell’avvocato A C P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è la domanda di annullamento della procedura di concorso interno - riservata al personale appartenente alla categoria B - indetta dall’ente Parco nazionale del Pollino per la copertura di due posti di collaboratore tecnico (categoria C1). In particolare sono stati impugnati dal signor A G, classificatosi al 6° posto della graduatoria di concorso, i seguenti atti:

a) determinazione del direttore generale n. 891 del 13 agosto 2009, recante la delega di funzioni al responsabile del settore amministrativo dell’ente, per il periodo 14 agosto 2009 – 22 settembre 2009, dovendo fruire del congedo ordinario;

b) determinazione del direttore f.f. n. 955 del 9 settembre 2009 di indizione di procedure di selezione per la copertura, tra l’altro, di due posti di collaboratore tecnico, riservata al personale in servizio a tempo indeterminato;

c) determinazione del direttore dell’ente n. 227 del 5 marzo 2010 di nomina della commissione esaminatrice;

d) determinazione del direttore dell’ente n. 508 del 1° giugno 2010 di delega delle funzioni di direzione disposta ai fini dell’approvazione della graduatoria per la selezione di due posti di collaboratore tecnico;

e) verbali della commissione esaminatrice, limitatamente alla attribuzione del punteggio numerico nella prova scritta;

f) determinazione n. 521 del 7 giugno 2010, del direttore f.f. di approvazione della graduatoria finale.

2. Il ricorso di primo grado, instaurato nel 2011, è stato affidato a sei autonomi motivi (estesi da pagina 5 a pagina 15 del ricorso).

3. L’impugnata sentenza – T.a.r. per la Basilicata, n. 663 del 24 giugno 2016 -:

a) ha respinto l’eccezione di irricevibilità del gravame (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);

b) ha respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancata impugnazione dei provvedimenti di inquadramento giuridico dei vincitori del concorso (anche tale capo non è stato impugnato);

c) stante la palese infondatezza dell’impugnativa nel merito, ha accantonato l’esame di ulteriori possibili profili di inammissibilità del ricorso concernenti la rilevanza dell’interesse morale e di quello strumentale;

d) ha respinto tutti e sei i motivi di impugnativa;

e) ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di lite (3.000 euro complessivi).

4. L’interessato ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, corredato da domanda cautelare, sviluppando 13 autonomi mezzi di gravame (estesi da pagina 5 a pagina 35 del ricorso), contestando con l’ultimo di essi anche la clausola di condanna alle spese di lite.

5. Si sono costituiti per resistere il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della sicurezza energetica) e l’ente Parco nazionale del Pollino.

6. Con ordinanza della sezione n. 179 del 20 gennaio 2017 è stata respinta la domanda cautelare con il carico delle spese (2.000 euro complessivi).

7. Nel corso del giudizio:

a) parte ricorrente ha più volte manifestato - anche ai sensi dell’art. 82 c.p.a. e nel rispondere a puntuale richiesta formulata dal presidente titolare della sezione (ordinanza n. 1582 del 8 settembre 2021 resasi necessaria per chiarire un errore posto in essere dalla parte medesima) - l’interesse alla coltivazione dell’appello;

b) le amministrazioni intimate hanno prodotto memoria difensiva in data 12 dicembre 2022.

8. Alla udienza pubblica del 19 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

9. A prescindere dai profili di inammissibilità dell’appello nel suo complesso per la violazione dei doveri di sinteticità, chiarezza e specificità delle censure sanciti dagli articoli 3, comma 2 (nel testo ratione temporis vigente, antecedente la novella operata col d.l. n. 168 del 2016 e il d.P.C.S. 22 dicembre 2016), 40, comma 1, lett. d), e comma 2, e 101, comma 1, c.p.a., che ha condotto alla proposizione di ben tredici motivi in appello a fronte dei soli sei motivi presenti nell’originario ricorso di primo grado, l’appello è infondato e deve essere respinto.

10. Preliminarmente il collegio rileva che, in appello, è stato devoluto l’intero thema decidendum trattato in primo grado, pertanto, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, saranno esaminati direttamente i motivi originari posti a sostegno del ricorso di primo grado i quali perimetrano obbligatoriamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a. (sul principio e la sua applicazione pratica, fra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020, n. 1130 del 2016, sez. V, n. 5868 del 2015;
sez. V, n. 5347 del 2015).

11. Per una migliore comprensione del contesto in cui la causa si inserisce, i dati normativi che vengono in rilievo nella presente controversia possono essere così sintetizzati:

a) lo statuto dell’ente Parco, approvato il 21 febbraio 1997, stabilisce all’art. 26 comma 2 lettera c) che il direttore < <adotta gli atti di gestione del personale, ivi incluse le relazioni sindacali >>
e al comma 4 del medesimo articolo, che << in caso di assenza o di impedimento del Direttore le funzioni di direzione – con connessa potestà decisionale – possono essere attribuite dal Presidente, per un periodo non superiore a tre mesi, al funzionario di grado immediatamente inferiore al Direttore >>;

b) il regolamento di organizzazione - approvato con deliberazione del Consiglio direttivo dell’ente Parco n. 55 del 22 ottobre 2008, ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (che ha imposto alle amministrazioni diverse della Stato di adeguare i propri regolamenti di organizzazione <<anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che le disciplinano>> ai principi indicati dal medesimo decreto e, in particolare, a quello di <<separazione tra le attività di indirizzo e controllo, demandate agli organi di governo dell’ente, e quelle di attuazione e gestione, di competenza esclusiva del direttore e della struttura operativa ad esso facente capo>> (art. 1 comma 1) - al suo interno prevede le seguenti disposizioni normative:

b.1. – art. 4 comma 2 lett. c), per cui la Giunta esecutiva << collabora con il Presidente >>
e < <sulla base della programmazione triennale del fabbisogno, adottato dal Consiglio direttivo, delibera le modalità e i tempi di reclutamento del personale dell’ente>>;

b.2. – art. 4 comma 2 lett. g), che prescrive che la Giunta esecutiva <<provvede alla nomina dei componenti di commissioni o comitati compresi i collegi arbitrali, in cui sia richiesta la presenza di rappresentanti dell’amministrazione>>;

b.3. – art. 7 comma 3 lett. d), che prevede che il direttore <<assuma di diritto la presidenza delle commissioni di gara con facoltà di delega a funzionario dell’ente e ne nomina i componenti>>;

b.4. – art. 9 comma 2 lettera j), secondo il quale il direttore <<delega, ai sensi del comma 1 bis dell’art. 17 del decreto 165, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 del medesimo art. 17, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad esso affidati, che possono giungere fino alla emanazione di atti aventi efficacia esterna…>>;

b.5. - art. 9 comma 2 lettera k) per cui il direttore <<in caso di assenza o di impedimento può delegare ai funzionari che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad esso affidati la firma di tutti o di alcuni degli atti di sua competenza>>;

c) il regolamento concorsi, approvato con delibera del Consiglio direttivo n. 91 del 27 maggio 1998 e modificato e riapprovato con deliberazione del commissario straordinario n. 9 del 19 dicembre 2001 , prevede all’art. 6 che <<il bando di concorso è approvato con la stessa deliberazione che indice la procedura di concorso>>, all’art. 11 che << la commissione esaminatrice è nominata dalla Giunta esecutiva …>>
e all’art. 31 comma 2 che <<la graduatoria di merito unitamente agli atti di concorso è approvata con atto della Giunta esecutiva ed è immediatamente efficace>>;

d) gli artt. 6 del d.lgs 23 dicembre 1993 n. 546 e 9, comma 2, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 in base ai quali non possono far parte delle commissioni esaminatrici <<i componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali>>;

e) l’art. 15 comma 4 del d.P.R. n. 48 del 1994 per cui << la graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso è approvata con decreto del Ministro per la funzione pubblica o dell’autorità competente, nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche amministrazioni>>;

f) gli artt. 7 e 9 della determinazione n. 955/2009 (bando di concorso della procedura de qua ) che prevedono che < <le commissioni giudicanti saranno successivamente nominate con determinazione dirigenziale >>
(art. 7) e che << con provvedimento del Direttore saranno approvate le graduatorie finali e saranno dichiarati i vincitori nei limiti dei posti complessivamente messi a selezione>> (art. 9).

11.1. Così delineato il quadro normativo in cui la vicenda si inscrive, è possibile esaminare singolarmente i motivi proposti in primo grado dall’odierno appellante, a partire dal primo, con cui è stata dedotta l’incompetenza del direttore dell’ente Parco a delegare le “ funzioni di direzione, con connessa potestà decisionale al…responsabile del settore amministrativo… ”, in quanto tale atto, il cui effetto sarebbe stato, tra altro, limitato ad una mera delega di firma, sarebbe rientrato nei poteri del presidente dell’ente, a norma dell’art. 26 dello statuto.

11.1.1. Tale censura è manifestamente infondata, essendo l’art. 26 comma 4 dello statuto dell’ente Parco (adottato dal Consiglio direttivo con delibera n. 137196 ed approvato dal Ministero dell’ambiente con decreto 21 febbraio 1997 n. 47) non più applicabile in tale parte, per contrasto con l’art. 17 comma 1 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dalla legge 15 luglio 2002 n. 145.

11.1.2. La disciplina applicabile al caso di specie è, infatti, quella risultante dall’art. 9 comma 2, lettere k) e j) del regolamento di organizzazione (attuativo in parte qua del d.lgs. n. 165 del 2001) che, se correttamente interpretata, indica chiaramente che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo determinato alcune competenze, tra le quali quelle di gestione del personale – concretamente delegate nell’ipotesi in questione, a motivo della fruizione di un periodo di ferie da parte del direttore - ai dipendenti che ricoprano la posizione più elevata nell’ambito degli uffici ad essi affidati.

11.1.3. Inoltre, il riferimento specifico del regolamento di organizzazione al potere di firma, lungi dal rappresentare un limite della facoltà di delega, risulta finalizzato ad assicurare la completa funzionalità dell’ente anche in caso di temporaneo impedimento del suo direttore, garantendo così a pieno anche la rilevanza esterna dei provvedimenti assunti dal delegato.

11.2. Non meritevoli di accoglimento sono, poi, anche le doglianze espresse nel secondo motivo dell’originario ricorso circa il vizio di incompetenza che avrebbe inficiato i provvedimenti impugnati anche sotto un secondo profilo, relativo alla spettanza del potere di indire la nuova procedura selettiva non al direttore, che non avrebbe, dunque, neppure potuto delegare tale funzione, ma alla Giunta esecutiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 lettera c) del regolamento di organizzazione e dell’art. 6 del regolamento concorsi, che individua in una “deliberazione” e non in una semplice “determinazione” l’atto di avvio della procedura stessa.

11.2.1. La determinazione n. 955 del 2009 del direttore f.f. risulta, in verità, essere stata adottata in puntuale esecuzione della delibera del Consiglio direttivo dell’ente Parco del 26 febbraio 2009 n. 12 contenente la programmazione triennale delle assunzioni per gli anni 2009/2011 e per il suo contenuto “amministrativo” ed “esecutivo” rientra perfettamente nei compiti di gestione del personale propri dei dirigenti ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera e) del d.lgs. n. 165 del 2001 e del direttore dell’ente in base all’art. 26 dello statuto, senza che possano rilevare al riguardo disposizioni di segno eventualmente contrario ancora esistenti nel regolamento concorsi, in ogni caso da considerarsi ormai del tutto superate in virtù, come anticipato, dell’affermazione del principio di separazione di cui al già citato d.lgs. n. 165 del 2001.

11.3. Le medesime argomentazioni conducono ad affermare la manifesta infondatezza anche delle censure formulate dall’odierno appellante con il terzo motivo del ricorso di primo grado, circa la spettanza alla medesima Giunta esecutiva del potere di nomina della commissione giudicatrice del concorso ai sensi dell’art. 4 comma 2 del regolamento di organizzazione e dell’art. 11 del regolamento concorsi.

11.3.1. Proprio una lettura della suddetta disciplina, conforme al d.lgs. n. 165 del 2001, porta necessariamente a riconoscere, da un lato, l’inapplicabilità della disposizione normativa del regolamento concorsi, ormai inattuale, dall’altro, l’estraneità del dettato dell’art. 4 comma 2 del regolamento di organizzazione concernente la nomina dei componenti di commissioni o comitati in cui sia richiesta la presenza di rappresentanti dell’amministrazione, alla fattispecie in questione della nomina della commissione giudicatrice di un concorso per il reclutamento del personale dell’ente Parco, essendo in tale tipologia di organi preclusa per legge (dal d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487) la presenza di componenti degli organi politici.

11.3.2. In relazione alla determinazione di nomina dei componenti della commissione da parte del direttore dell’ente Parco deve essere altresì escluso l’eccesso di potere per carenza di istruttoria denunciato dall’appellante, avendo l’Amministrazione dato atto di aver acquisito i nulla osta per i componenti dipendenti di altri enti e non potendo eventuali irregolarità al riguardo inficiare la validità dell’intera procedura concorsuale, stante la ratio dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001.

11.4. La facoltà di delega delle funzioni di gestione del personale del direttore dell’ente Parco al dipendente in posizione funzionale più elevata all’interno del relativo ufficio legittima anche l’avvenuta adozione delle determinazioni dirigenziali n. 508 del 2010 del direttore stesso (di delega funzionale dovuta al temporaneo impedimento costituito dalla fruizione di un periodo di ferie) e n. 521 del 2010 (di approvazione della graduatoria finale) con conseguente infondatezza anche in questo caso dei vizi di incompetenza ed eccesso di potere dedotti con il quarto motivo di ricorso.

11.5. Per le ragioni già esposte devono essere respinte pure le doglianze, esposte al quinto motivo, circa la pretesa competenza della Giunta esecutiva ad approvare la graduatoria finale ai sensi dell’art. 31 comma 2 del regolamento concorsi, disposizione normativa anch’essa superata, come già illustrato, alla luce del principio di separazione di cui al d.lgs. n. 165 del 2001.

11.6. Parimenti infondato è il sesto motivo del ricorso originario, incentrato sulla illegittimità della attribuzione del solo punteggio numerico in occasione della valutazione delle prove scritte.

11.6.1. A questo proposito, è sufficiente rinviare, anche ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d) c.p.a., al consolidato indirizzo ermeneutico fondato sul principio della legittimità del punteggio numerico per valutare le prove di esame anche in assenza di segni grafici o altro, laddove dalla legge non diversamente disposto (come si verifica nel caso di specie). In tal senso, si richiamano la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 7 del 2017 e taluni pronunciamenti della Corte costituzionale (sentenze nn. 175 del 2011, 20 del 2009 e 328 del 2008) cui ha dato seguito il Consiglio di Stato (da ultimo sez. IV, n. 1657 del 2021).

11.6.2. La censura è inaccoglibile anche in fatto, posto che la commissione ha elaborato ex ante una griglia di criteri di valutazione cui ha ispirato l’attività valutativa così da rendere esaustivo l’uso del voto numerico (sulla legittimità di tale modus procedendi cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, n. 395 del 2021 secondo cui <<l’introduzione di una pluralità di criteri, specificati per indicatori e descrittori, su una scala numerica di riferimento, non solo non appare irragionevole e arbitraria ma, tutt’al contrario, persegue due finalità virtuose, per un verso autolimitando il potere discrezionale della commissione nella successiva valutazione degli elaborati, e per altro verso rendendo più compiutamente ricostruibile il percorso seguito dalla commissione esaminatrice nell’attribuzione del voto, in piena aderenza al principio di trasparenza>>)

12. Residua l’esame del mezzo di gravame con cui è stata contestata la condanna al pagamento delle spese di lite (pagina 35 del ricorso in appello).

12.1. Il motivo è inaccoglibile alla stregua del consolidato indirizzo in forza del quale la compensazione delle spese, secondo quanto stabilito dall’art. 92, comma 2, c.p.c. - come interpolato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2019 - è eccezionale e può essere disposta solo in presenza di situazioni tipizzate che, nel caso di specie, non sono state neppure configurate.

13. In conclusione l’appello deve essere respinto.

14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al regolamento n. 55 del 2014.

14.1. Il collegio rileva, inoltre, che la pronuncia di infondatezza dell’appello si basa, come dianzi illustrato, su ragioni manifeste in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 1, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, nn. 148 del 2022;
1117 e 1186 del 2018;
2200 del 2016;
Cass. civ., sez. VI, n. 11939 del 2017;
2 novembre 2016, n. 2215, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d) c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria).

14.2. La condanna degli originari ricorrenti ai sensi dell’art. 26 c.p.a. rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies , lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

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