Art 2

Art. 2.
Il Patronato ha personalita' giuridica di diritto pubblico e, al fine di superare le condizioni di natura economico-sociale che rendono difficile l'adempimento dell'obbligo e che anche possono gravemente compromettere il rendimento scolastico, fornisce gratuitamente agli alunni bisognosi libri, cancelleria, indumenti, medicinali; organizza la integrazione alimentare anche sotto forma di refezione scolastica a favore degli alunni sopraddetti; istituisce e gestisce dopo-scuola, interscuola, ricreatori, colonie; favorisce l'assistenza igienico-sanitaria scolastica e cura ogni altra iniziativa che integri l'azione educatrice della scuola.
Entrata in vigore il 9 aprile 1958

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