CGARS, sez. I, sentenza 2022-01-19, n. 202200101

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-01-19, n. 202200101
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200101
Data del deposito : 19 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2022

N. 00101/2022REG.PROV.COLL.

N. 00344/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 344 del 2019, proposto da
M P, rappresentata e difesa dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro pro-tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale 6;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia-Ambito Territoriale di Catania, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 1814/2018, resa tra le parti, concernente esclusione dalla partecipazione alla sessione degli esami di idoneità all’insegnamento nelle scuole elementari e dell’abilitazione nella scuola materna;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza di smaltimento del giorno 11 gennaio 2022 tenutasi ai sensi del combinato disposto del comma 4 bis dell’art. 87 c.p.a. e dell’art. 13 quater disp. att. c.p.a. il Cons. R P e considerato presente per l’appellante l’avvocato D C;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto dinanzi alla Sezione staccata di Catania del T.a.r. per la Sicilia, M P esponeva di avere svolto attività di insegnamento di doposcuola presso il 2° Circolo della Scuola Elementare Statale del Comune di Misterbianco, dotata di diverse sezioni di doposcuola comunale riservate agli alunni della locale scuola elementare, in attuazione della l. r. 1 del 1979. La ricorrente aveva impugnato il provvedimento con il quale il Provveditore agli Studi di Catania ne aveva decretato l’esclusione dalla partecipazione alla sessione riservata degli esami di idoneità all’insegnamento nelle scuole elementari.

Con la sentenza 25 settembre 2018 n. 1815 il T.a.r. riteneva il ricorso infondato. L’art. 2 co. 4 della l. 124 del 1999, recante norme transitorie relative al personale docente, aveva disposto che “ contemporaneamente all’indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l’entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all’inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare (…), che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all’estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto (…) ”. Il giudice di primo grado rilevava che per la partecipazione alla sessione riservata la citata disposizione prescriveva il requisito della prestazione di “ servizio effettivo di insegnamento ”, con esclusione di ogni servizio che non fosse tale, e precisava quindi che da tale normativa risultava evidente che occorresse un servizio di insegnamento effettivo, riferito ad insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso;
con la conseguenza che tale requisito era insussistente con riferimento all’attività di insegnante nel doposcuola, non essendovi in tal caso un insegnamento corrispondente a posto di ruolo. Il ricorso era perciò respinto.

Con appello al Consiglio di giustizia amministrativa notificato il 15 marzo 2019 M P impugnava la sentenza e richiamate la norma sopra citata e le OO.MM. in materia, deduceva che le affermazioni del primo giudice erano frutto di un’erronea applicazione della normativa legislativa e regolamentare di riferimento, nonché di una non corretta valutazione dei presupposti: la ricorrente aveva prestato servizio di insegnamento presso una istituzione scolastica statale, nell’ambito dell’attività di doposcuola riservata agli alunni di scuola elementare organizzata dal Comune di Misterbianco, ai sensi della L.R. 1/79.

Tale disposizione legislativa demandava ai comuni le competenze in materia di assistenza scolastica agli alunni, tra cui anche l’attività di insegnamento nell’ambito delle attività di doposcuola in precedenza affidata ai patronati scolastici, oggi soppressi, comunque enti di diritto pubblico, di diretta derivazione comunale, istituiti ai sensi della legge 4.3.1958 n. 261 presso ogni Comune, con il compito istituzionale, tra gli altri, di gestire i "doposcuola", i quali venivano organizzati previa autorizzazione dell'Autorità scolastica e la loro attività veniva svolta sotto la vigilanza di questa, con programmi predisposti dal Ministero della Pubblica Istruzione, senza discostarsi dall’insegnamento svolto nell’ambito della c.d. attività curricolare, tanto da giustificare un trattamento differenziato in ordine alla utilità di detti servizi ai fini dell’ammissione ai corsi abilitanti.

Il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia si sono costituiti in giudizio, difendendo la correttezza della sentenza di primo grado e chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza dell’11 gennaio 2022 tenuta da remoto la causa è passata in decisione.

La sentenza impugnata deve essere confermata.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è più volte pronunciata sulla materia della partecipazione alla sessione riservata, ed in particolare sull’art. 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”), che ha previsto tale sessione, e l’ordinanza n. 153 del 1999, attuativa della detta norma primaria, rilevando che tale complesso normativo prescrive il requisito della prestazione di “ servizio effettivo di insegnamento ”, con l’esclusione perciò di ogni servizio che non sia tale (per tutto Cons. Stato, VI, 18 agosto 2010 n. 5877). Detta giurisprudenza ha chiarito, da cui non vi è motivo di discostarsi per il caso in esame, che da tale normativa risulta evidente che occorre un servizio di effettivo insegnamento, che si deve riferire a insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o a classi di concorso. Tale requisito non sussiste con riferimento all’attività di insegnante nel doposcuola, non essendovi in tal caso un insegnamento corrispondente a posto di ruolo. Costantemente in tal senso è la giurisprudenza formatasi sia in relazione al concorso riservato di cui alla l. 124 del 1999 (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 marzo 2004 n. 1212: “ In tema di concorso riservato di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola elementare, l'insegnamento nelle attività integrative parascolastiche, istituite dai comuni in virtù della l.reg. Campania n. 4 del 3 gennaio 1983, non è valutabile come servizio di insegnamento (c.d. periodo minimo), essendo utile, a tali fini, ai sensi dell'art. 2, 4° comma, l. n. 124/1999, il solo servizio di insegnamento corrispondente a posto di ruolo o relativo a classi di concorso ”, sia in relazione all’analoga formulazione dell’art. 2, co. 10, lett. b), in combinato con l’art. 11, commi 1 e 3 bis, d. l. 6 novembre 1989, n. 357, conv. nella l. 27 dicembre 1989, n. 417 (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 giugno 1998 n. 899: “ Ai sensi della l. 27 dicembre 1989 n. 417 art. 11, 3° comma bis, il servizio di doposcuola svolto dall'insegnante a titolo precario non integra il requisito di insegnamento corrispondente a posto di ruolo, e pertanto non costituisce requisito per l’ammissione al concorso riservato di cui all'art. 12 l. n. 417 cit., per l’immissione nei ruoli magistrali degli insegnanti della scuola elementare ” (Sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 344;
cfr. anche Sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4921).

Del resto va aggiunto che la lettura delle disposizioni di base della legge 4 marzo 1958 n. 261 sul riordinamento dei patronati scolastici prevede un sistema di assistenza per gli alunni in difficoltà per ragioni economico-sociali, fornendo a questi dai libri al materiale di cancelleria, dagli indumenti ai medicinali ed inoltre l’organizzazione della refezione scolastica, la gestione del dopo-scuola, delle colonie e l’assistenza igienico sanitaria - si veda in particolare l’art. 2 della l. 261 del 1958.

Né si possono desumere diverse interpretazioni dalla legge regionale della Sicilia 2 gennaio 1979 n. 1: l’art. 7 di tale testo normativo nell’attribuire ai comuni le funzioni dei soppressi patronati scolastici, prevede il passaggio nei ruoli comunali del personale dei patronati con la salvaguardia delle posizioni maturate mantenendo le stesse funzioni in precedenza svolte e quindi sempre con l’affidamento del servizio integrativo di carattere “misto”, comunque non direttamente comportante un’attività specifica di insegnamento, ma competenze del tutto generali e variegate come già elencato dalla l. 261 del 1958

Per queste considerazioni l’appello deve essere respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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