esecuzione delle sanzioni

Art. 55. Esecuzione delle sanzioni1.Se il concessionario commette la violazione prevista (( dal presente capo )), il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti nell'articolo 54, comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione della direzione regionale delle entrate, costituisce titolo per procedere all'espropriazione, anche nei confronti del garante, ai sensi dell'articolo 30.
Entrata in vigore il 8 luglio 2002
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