Art. 17.(( (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione). ))((1.Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, agli agenti della riscossione sono riconosciuti gli oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, Equitalia S.p.A., previa verifica del Ministero dell'economia e delle finanze, determina, approva e pubblica sul proprio sito web i costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione che, tenuto conto dell'andamento della riscossione, possono includere una quota incentivante destinata al miglioramento delle condizioni di funzionamento della struttura e dei risultati complessivi della gestione, misurabile sulla base di parametri, attinenti all'incremento della qualita' e della produttivita' dell'attivita', nonche' della finalita' di efficientamento e razionalizzazione del servizio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i criteri e i parametri per la determinazione dei costi e quelli in relazione ai quali si possono modificare in diminuzione le quote percentuali di cui al comma 2, all'esito della verifica sulla qualita' e produttivita' dell'attivita', nonche' dei risultati raggiunti in termini di efficientamento e razionalizzazione del servizio, anche rimodulando le quote di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma 2 in funzione dell'attivita' effettivamente svolta.
2.Gli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dal comma 1 sono ripartiti in:
a)una quota, denominata oneri di riscossione a carico del debitore, pari:
1) all'uno per cento, in caso di riscossione spontanea effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
2) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
3) al sei per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;
b)una quota, denominata spese esecutive, correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte degli agenti della riscossione, a carico del debitore, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso;
c)una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera b);
d)una quota, a carico dell'ente che si avvale degli agenti della riscossione, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera b);
e)una quota, a carico degli enti che si avvalgono degli agenti della riscossione, pari al 3 per cento delle somme riscosse entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella.
3.Il rimborso della quota denominata spese esecutive di cui al comma 2, lettera b), maturate nel corso di ciascun anno solare, se richiesto agli Enti creditori entro il 30 marzo dell'anno successivo, e' erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure, obbliga l'Agente della riscossione a restituire all'Ente creditore, entro il decimo giorno successivo ad apposita richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali.
L'ammontare dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione, maggiorato degli interessi legali, e' riversato entro il 30 novembre di ciascun anno.
4.Restano a carico degli Enti che si avvalgono degli Agenti della riscossione:
a)il cinquanta per cento della quota di cui al comma 2, lettera a), numeri 2 e 3, in caso di mancata ammissione al passivo della procedura concorsuale, ovvero di mancata riscossione nell'ambito della stessa procedura;
b)le quote di cui al comma 2, lettere b) e c), se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di definitiva inesigibilita'.))((25))-------------AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 32, comma 2) che le suddette modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. -------------AGGIORNAMENTO (19)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 23, comma 33) che "Ferma restando, per i rimborsi spese maturati fino al 31 dicembre 2010, la disciplina dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 6-bis dello stesso articolo 17, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo introdotto dal presente decreto, si applicano ai rimborsi spese maturati a partire dall'anno 2011". -------------AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 10, comma 13-quinquies) che "Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013". -------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 10, comma 13-quinquies) che "Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 30 settembre 2013". -------------AGGIORNAMENTO (25)
Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "In caso di mancata erogazione del rimborso previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato dal presente decreto, resta fermo quanto disposto dal comma 6-bis dello stesso articolo 17, vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Entrata in vigore il 7 ottobre 2015
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi