(credito di imposta)

Art. 8.(Credito di imposta)1.Alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio dello Stato, e' riconosciuto, a richiesta, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, un credito di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento e' effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.
2.Gli investimenti per i quali e' previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:
a)beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste e periodici, libri e simili, nonche' prodotti editoriali multimediali;
b)programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:
1) l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonche' il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;
2) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o piu' unita' di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o piu' delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;
3) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o piu' unita' di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;
4) la realizzazione o l'acquisizione di unita' elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonche' al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
5) la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2), 3) e 4);
6) l'acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attivita' produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
3.Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non e' rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.
4.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinate le modalita' di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilita' e la trasparenza dei programmi degli investimenti di cui al comma 2, nonche' specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefi'ci e di applicazione delle sanzioni.
Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni".
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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