Art 5

Art. 5.
In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1 gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l'assistenza sanitaria e' erogata, in condizioni di uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme:
a) assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalita' previste dalle convenzioni vigenti;
b) assistenza farmaceutica con le modalita' e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
c) assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;
d) assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati;
e) assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonche' dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.
E' consentito inoltre il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalita' ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta.
Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate alla erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione.
Fino alla emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni vigenti.
Resta fermo quanto disposto dall'art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalita' di erogazione, fino alla costituzione delle unita' sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.
((IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))((IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))((IL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all'istituzione dell'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all'effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unita' sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell'espletamento delle loro funzioni dovranno altresi' assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate al comma precedente.
L'assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attivita' sportive.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate dalle regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanita'.
Entrata in vigore il 18 agosto 1998
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