(attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117, sesto comma, della costituzione in materia di potesta' normativa degli enti locali)
Art. 4.(Attuazione dell'articolo 114, secondo comma, e dell'articolo 117,
sesto comma, della Costituzione in materia di potesta' normativa
degli enti locali)1.I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potesta' normativa consiste nella potesta' statutaria e in quella regolamentare.
2.Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonche' le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3.L'organizzazione degli enti locali e' disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4.La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Citta' metropolitane e' riservata alla potesta' regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformita', secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5.Il potere normativo e' esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunita' montane e isolane.
6.Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
sesto comma, della Costituzione in materia di potesta' normativa
degli enti locali)1.I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potesta' normativa consiste nella potesta' statutaria e in quella regolamentare.
2.Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonche' le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.
3.L'organizzazione degli enti locali e' disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
4.La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Citta' metropolitane e' riservata alla potesta' regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformita', secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
5.Il potere normativo e' esercitato anche dalle unioni di Comuni, dalle Comunita' montane e isolane.
6.Fino all'adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.