Art 14

Art. 14.

Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.

((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382))

Possono essere fatte anche piu' concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse, tenuto presente quanto e' disposto dall'art. 11.
Entrata in vigore il 18 giugno 1994
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