Art 14
Art. 14.
Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382))
Possono essere fatte anche piu' concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse, tenuto presente quanto e' disposto dall'art. 11.
Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382))
Possono essere fatte anche piu' concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse, tenuto presente quanto e' disposto dall'art. 11.