Art 41

Art. 41.

La decadenza dalla concessione e' pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, ((...))

Contro il decreto che pronuncia la decadenza, e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi preveduti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
Entrata in vigore il 18 giugno 1994
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