Art 40

Art. 40.

Il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi:

1° non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
2° non abbia osservato le disposizioni contenute negli articoli 25, 26 e 27.

Entrata in vigore il 23 agosto 1927
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