Art 23

Art. 23.

Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche' i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale.

Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi.

Entrata in vigore il 23 agosto 1927
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