procedimento di determinazione dei fabbisogni standard

Art. 5. Procedimento di determinazione dei fabbisogni standard1.Il procedimento di determinazione del fabbisogno standard si articola nel seguente modo:
a)la ((Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.)), la cui attivita', ai fini del presente decreto, ha carattere esclusivamente tecnico, predispone le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e ne determina i valori con tecniche statistiche che danno rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli ((Enti locali)), conformemente a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, utilizzando i dati di spesa storica tenendo conto dei gruppi omogenei e tenendo altresi' conto della spesa relativa a servizi esternalizzati o svolti in forma associata, considerando una quota di spesa per abitante e tenendo conto della produttivita' e della diversita' della spesa in relazione all'ampiezza demografica, alle caratteristiche territoriali, con particolare riferimento al livello di infrastrutturazione del territorio, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 21 e 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, alla presenza di zone montane, alle caratteristiche demografiche, sociali e produttive dei predetti diversi enti, al personale impiegato, alla efficienza, all'efficacia e alla qualita' dei servizi erogati nonche' al grado di soddisfazione degli utenti;
b)la ((Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.)) provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;
c)ai fini di cui alle lettere a) e b), la Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a. puo' predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni e' sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standardd)tenuto conto dell'accordo sancito il 15 luglio 2010, in sede di Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, tra l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani-ANCI e l'Unione delle Province d'Italia-UPI ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la ((Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.)) si avvale della collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL, in qualita' di partner scientifico, che supporta la predetta societa' nella realizzazione di tutte le attivita' previste dal presente decreto. In particolare, IFEL fornisce analisi e studi in materia di contabilita' e finanza locale e partecipa alla fase di predisposizione dei ((sistemi di rilevazione di informazioni)) e della loro somministrazione agli enti locali; concorre allo sviluppo della metodologia di calcolo dei fabbisogni standard, nonche' alla valutazione dell'adeguatezza delle stime prodotte; partecipa all'analisi dei risultati; concorre al monitoraggio del processo di attuazione dei fabbisogni standard; propone correzioni e modifiche alla procedura di attuazione dei fabbisogni standard, nonche' agli indicatori di fabbisogni fissati per i singoli enti. IFEL, inoltre, fornisce assistenza tecnica e formazione ((agli Enti locali)); la ((Societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose s.p.a.)) puo' avvalersi altresi' della collaborazione dell'ISTAT per i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo;
e)le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ((, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,)), anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica ((per i fabbisogni standard)) sono trasmessi dalla societa' Soluzioni per il sistema economico - Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
f)i dati raccolti ed elaborati per le attivita' di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' in quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono, altresi', pubblicati nel sito "www.opencivitas.it", il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36--------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "I questionari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet della Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.a.; con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia della data in cui i questionari sono disponibili. Dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c)".
Entrata in vigore il 21 dicembre 2016

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