imposta di soggiorno

Art. 4. Imposta di soggiorno1.I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita' turistiche o citta' d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche' interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali.
2.Ferma restando la facolta' di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.
3.Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita' applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.
3-bis.I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalita' stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalita' di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonche' dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalita' applicative del contributo nonche' eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresi' prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresi' prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimita' di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo puo' essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonche' interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilita' nelle isole minori.((24))-------------AGGIORNAMENTO (24)
La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1129) che "Il comune di Venezia e' autorizzato ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Citta' antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo, entrambi fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2018

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  • 1. TAR Bari, sez. U, sentenza 2022-12-21, n. 202201778
    Provvedimento:
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    • agente contabile·
    • appalto di servizio pubblico·
    • art. 4 d.lgs. n. 23/2011·
    • art. 4 d.l. n. 50/2017·
    • deliberazione comunale·
    • deroga art. 52 d.lgs. n. 446/1997·
    • imposta di soggiorno·
    • obblighi dichiarativi tributari·
    • specialità della norma·
    • violazione art. 52 d.lgs. n. 449/1997

  • 2. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-08-07, n. 202302001
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • annullamento per difetto di potere·
    • carenza di presupposti per l'istituzione dell'imposta·
    • competenza legislativa delle regioni in materia di turismo·
    • delibera consiliare·
    • delibera di giunta comunale·
    • elenchi regionali delle località turistiche·
    • illegittimità derivata·
    • imposta di soggiorno·
    • principio di proporzionalità e gradualità delle tariffe·
    • regolamento comunale per l'imposta di soggiorno·
    • retroattività del giudicato amministrativo·
    • risarcimento del danno·
    • sospensione cautelare del giudizio·
    • vocazione turistica del comune

  • 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-30, n. 202305331
    Provvedimento:
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    • aliquota IMU·
    • appello·
    • art. 243 bis TUEL·
    • continuità nell'applicazione delle aliquote·
    • deliberazione comunale·
    • eccesso di potere·
    • esclusione di tipologie di immobili dalla maggiorazione IMU·
    • interpretazione normativa·
    • legge di bilancio 2020·
    • maggiorazione aliquota IMU·
    • predissesto finanziario·
    • pubblicazione atti sul sito del MEF·
    • regime di invarianza delle aliquote tributarie·
    • sospensione aumenti tributi locali·
    • violazione art. 1, comma 28, legge n. 208/2015·
    • violazione art. 1, comma 755, legge n. 160/2019

  • 4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-04-03, n. 202303427
    Provvedimento:
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    • annullamento deliberazioni comunali·
    • capacità contributiva·
    • consultazione preventiva associazioni di categoria·
    • error in judicando·
    • graduazione dell'imposta·
    • imposta di soggiorno·
    • improcedibilità del ricorso·
    • legittimazione attiva delle associazioni di categoria·
    • legittimità procedurale·
    • margini di discrezionalità dei Comuni·
    • modulazione stagionale delle tariffe·
    • principio di effettività·
    • principio di gradualità e proporzionalità·
    • principio di irrazionalità delle tariffe·
    • principio di proporzionalità·
    • principio di sussidiarietà·
    • regolamento imposta di soggiorno·
    • ricorso collettivo·
    • sostituzione di imposta·
    • vincoli direttivi e conformativi

  • 5. TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-03-04, n. 202400808
    Provvedimento:
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    • art. 251 D.Lgs. 267/2000·
    • aumento delle aliquote tributarie·
    • bilancio comunale·
    • destinazione del gettito fiscale·
    • dissesto finanziario·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giustificazione della scelta amministrativa·
    • graduazione delle tariffe·
    • imposta di soggiorno·
    • legittimità delle deliberazioni consiliari·
    • mancata consultazione delle associazioni di categoria·
    • osservatorio sul turismo locale·
    • principio di gradualità delle imposte·
    • principio di proporzionalità·
    • sostituzione di entrate tributarie
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