TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-08-07, n. 202302001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-08-07, n. 202302001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302001
Data del deposito : 7 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/08/2023

N. 02001/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00494/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 494 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da Green Motel S.r.l., B&B Hotels Italia S.p.A., Orange Motel S.r.l. e Ditta Lucia Zorzo, ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , tutte rappresentate e difese dall'avvocato E V Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato E D F in Milano, Via Chiossetto, 18;



contro

Comune di Vergiate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

previa sospensione cautelare dell’efficacia

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera della Giunta Comunale del Comune di Vergiate n. 133 del 11 dicembre 2018 (pubblicata all'Albo Pretorio dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019) e notificata via PEC alle singole strutture ricettive ricorrenti in data 28 dicembre 2018), con la quale sono state determinate ed approvate le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2019, confermando i termini di applicazione delle suddette tariffe a partire dal 1° gennaio 2019; nonché

- della comunicazione via PEC del 28 dicembre 2018, con cui il Comune di Vergiate ha inteso informare gli albergatori della suddetta deliberazione, ed i relativi allegati; nonché, ove occorrer possa,

- della delibera di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021 nella parte in cui, alla Missione 7 dedicata al Turismo, risulta essere stato inserito l'intero gettito dell'imposta di soggiorno previsto in relazione al 2019;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Green Motel S.r.l. il 3 giugno 2019:

- della delibera della Giunta Comunale del Comune di Vergiate n. 20 del 21 marzo 2019 nonché della delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 28 marzo 2019, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento per l'attuazione dell'imposta di soggiorno, entrambe pubblicate sull'Albo Pretorio per i successivi 15 giorni e comunicate via PEC alle strutture ricorrenti con relativi allegati e lettera di accompagnamento in data 29 marzo 2019; nonché,

per la condanna del Comune di Vergiate:

- al rimborso dell'imposta di soggiorno versata dal 1° gennaio 2019 al 31 marzo 2019 e, in caso di accoglimento del ricorso, fino al giorno di pubblicazione della sentenza;

- comunque al risarcimento del danno subito dalle strutture per illegittima applicazione dell'imposta.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vergiate;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa K P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. I ricorrenti sono tutti i proprietari e/o gestori di strutture ricettive alberghiere site nel territorio del Comune di Vergiate il quale, con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 15 novembre 2017, istituiva l'Imposta di soggiorno di cui all'art. 4, D. Lgs. 23/2011, a norma del quale: « I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno »; il Comune adottava contestualmente il relativo Regolamento di attuazione.

2. La succitata delibera istitutiva, impugnata dinanzi a questo Tribunale dai medesimi odierni ricorrenti con il ricorso R.G. 520/2018, veniva annullata con la sentenza in forma semplificata del TAR n. 838 del 27 marzo 2018, per carenza dei presupposti di legge, in quanto la Regione Lombardia all’epoca non aveva predisposto l’elenco dei Comuni a vocazione turistica che, a norma dell’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, sono titolati a istituire l’imposta di soggiorno in aggiunta ai capoluoghi di Provincia e alle Unioni di Comuni, con conseguente difetto di legittimazione all’esercizio del suddetto potere impositivo da parte del Comune di Vergiate. In particolare, la sentenza n. 838/2018 ha precisato che: « in relazione alla disposizione di cui all’art. 4 comma 1 del D.lgs. n. 23/2011 è stato condivisibilmente osservato (T.A.R. Firenze sez. I 5 maggio 2017 n. 647; T.A.R. Campobasso 25 luglio 2014, n. 477) che il fatto suscettibile di valutazione economica ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno è connesso a una spesa, quella turistica, non avente carattere d'indispensabilità e che costituisce espressione di una manifestazione non meramente fittizia di ricchezza, che trova la propria giustificazione, secondo la giurisprudenza costituzionale, nell'esigenza che i soggetti non residenti nel territorio comunale partecipino ai costi pubblici determinati dalla fruizione del patrimonio culturale e ambientale, anche in funzione di una migliore sostenibilità dei flussi di visitatori e, quindi, in virtù di una vocazione turistica del Comune interessato dall'applicazione dell'imposta, non generica, ma specificamente accertata dalla Regione attraverso l'inserimento dell'ente locale nell'elenco previsto dal ripetuto art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 (cfr. Corte Cost. 15 aprile 2008, n. 102, sull'imposta di soggiorno sarda). Ne consegue che, anche per ragioni di ordine costituzionale, riveste carattere fondamentale l'accertamento dell'effettiva vocazione turistica del Comune nel quale si intenda istituire l'imposta di soggiorno; accertamento che l'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011 ha rimesso all'esclusivo scrutinio della Regione (con l'eccezione delle Unioni di Comuni e dei capoluoghi di Provincia per i quali vige una sorta di presunzione di legge), con una disposizione da ritenersi ragionevole e volta a conservare la corrispondenza tra carattere prevalentemente turistico del soggiorno dei non residenti e imposizione tributaria. Peraltro, l'attribuzione alla Regione del compito di predisporre gli elenchi dei Comuni abilitati ad imporre l'imposta di soggiorno, si inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dall'art. 117 Costituzione che, nell'ambito della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del sistema tributario; coordinamento che, nel caso di specie, si realizza attraverso la predisposizione degli elenchi previsti dall'art. 4 citato attraverso i quali la Regione decide quali siano i Comuni che, per vocazione turistica, possono istituire l'imposta di soggiorno. […] la potestà regolamentare del Comune […] ben potrà essere esercitata laddove siano individuati i necessari presupposti. Come già rilevato nel caso concreto manca il presupposto oggettivo dell’individuazione dei Comuni da parte della Regione Lombardia ».

3. Nel contempo la Regione Lombardia adottava la Deliberazione di Giunta Regionale del 21 maggio 2018, n. 145, nel dichiarato intento di approvare l’elenco dei comuni turistici e delle città d’arte prescritto dall’art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 quale presupposto per l’istituzione della imposta di soggiorno da parte dei singoli Comuni. Con tale delibera, la Regione dichiarava tutti i Comuni del territorio regionale « comuni turistici e città d’arte ».

La deliberazione regionale n. 145/2018 veniva impugnata dinanzi a questo TAR dalla Federalberghi Varese, che introduceva il ricorso R.G. 1894/2018 deducendo l’illegittimità per irragionevolezza e difetto di motivazione del provvedimento.

4. Con la delibera di Giunta Comunale n. 133 dell’11 dicembre 2018, il Comune di Vergiate approvava le nuove tariffe dell’imposta per il 2019. La determinazione tariffaria veniva adottata dopo che la deliberazione consiliare istitutiva dell’imposta, n. 47/2017, era stata annullata con sentenza TAR 838/2018, appellata dinanzi al Consiglio di Stato con contestuale istanza cautelare di sospensione, respinta dal giudice di secondo grado (ordinanza cautelare n. 3374 del 20 luglio 2018).

5. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, le aziende ricorrenti impugnavano la suddetta deliberazione di Giunta Comunale n. 133/2018, chiedendone la declaratoria di nullità, per il denunciato contrasto con la sentenza di questo TAR n. 838/2018, e comunque l’annullamento per la violazione dell’art. 4 D. Lgs. 23/2011 (in ragione dell’applicazione dell’Imposta di soggiorno in difetto del previsto presupposto istitutivo) e la carenza motivazionale sotto il medesimo profilo.

5.1. Si costituiva in giudizio il Comune di Vergiate, instando per la reiezione del ricorso.

6. Alla camera di consiglio del 26 marzo 2019 la parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.

7. Con la sentenza n. 1614/2019, la V Sezione del Consiglio di Stato rigettava l’appello proposto dal Comune di Vergiate avverso la sentenza TAR n. 838/2018, che aveva annullato la delibera di

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