(concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)

Art. 16.(Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata)1.La radiodiffusione sonora o televisiva da parte dei soggetti diversi dalla concessionaria pubblica e' subordinata al rilascio di concessione ai sensi del presente articolo. La concessione rilasciata anche per l'installazione dei relativi impianti.
2.La concessione puo' essere rilasciata per l'esercizio in ambito nazionale di singole reti ovvero in ambito locale di singole emittenti e reti ai sensi dell'articolo3.La concessione non e' trasferibile salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 17, ha la durata di sei anni ed e' rinnovabile. Nell'atto di concessione sono determinate le frequenze sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione e l'area da servire da parte dei suddetti impianti, nonche' gli altri elementi previsti dal regolamento di cui all'articolo 36.
3. La concessione per radiodiffusione sonora e' rilasciata per radiodiffusione a carattere commerciale o a carattere comunitario sia nazionale che locale.
4.La radiodiffusione sonora a carattere commerciale e' esercitata dai soggetti di cui ai commi 7, 8 e 9.
5.La radiodiffusione sonora a carattere comunitario e' caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed e' esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonche' societa' cooperative costituite ai sensi dell'articolo 2511 del Codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che prevedano nello statuto le clausole di cui alle lettere a), b), e c), dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, della legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione e' rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per lameno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero-compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non soo considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, cosi' come indicato nel regolamento di cui all'articolo 36.((8))6.Non e' consentita la trasformazione della concessione per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario in concessione per radiodiffusione sonora a carattere commerciale.
7.La concessione per la radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale nonche' per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale puo' essere rilasciata esclusivamente a societa' di capitale o cooperative, costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, con capitale sociale non inferiore a 3 miliardi di lire se ha per oggetto la radiodiffusione televisiva ovvero a 500 milioni di lire se ha per oggetto la radiodiffusione sonora.
8.La concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale puo' essere rilasciata esclusivamente a:
a)persone fisiche, in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri Stati appartenenti, alla Comunita' economica europea, che prestino cauzione per un importo non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalita' stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
b)enti di cui all'articolo 12 del codice civile, riconosciuti dallo Stato italiano o da altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, che prestino cauzione non inferiore a lire 300 milioni secondo le modalita' stabilte dal regolamento di cui all'articolo 36;
c)societa' costituite in Italia o in altri Stati appartenenti alla Comunita' economica europea, ad esclusione delle societa' semplici, con capitale non inferiore a lire 300 milioni.
9.La concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale puo' essere rilasciata esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8. Gli obblighi di cauzione sono per essi ridotti ad un terzo.
10.Le societa' richiedenti la concessione devono possedere all'atto della domanda i requisiti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.
11.La concessione non puo' essere rilasciata a societa' che non abbiano per oggetto sociale l'esercizio di attivita' radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo.
12.La concessione non puo' essere rilasciata ad enti pubblici, anche economici, a societa' a prevalente partecipazione pubblica e ad aziende ed istituti di credito.
13.La concessione non puo', altresi', essere rilasciata a coloro che abbiano riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. La concessione non puo' essere altresi' rilasciata a coloro ai quali ne sia stata revocata altra, ottenuta anche per ambito locale diverso.
14.Ai fini dell'applicazione dei divieti previsti al comma 13 nei confronti delle societa' di capitali, si ha riguardo alle persone degli amministratori. Per le altre societa' si ha riguardo alle persone degli amministratori e dei soci.
15.Alle concessioni previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' dell'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
16.Le concessioni sono rilasciate alla radiodiffusione a carattere comunitario fino al 25 per cento del totale delle concessioni assegnabili in ogni ambito o bacino sulla base delle frequenze disponibili.
17.Il rilascio della concessione avviene sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della potenzialita' economica, della qualita' della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici. Per i richiedenti che abbiano gia' effettuato trasmissioni radiotelevisive si tiene anche conto della presenza sul mercato, delle ore di trasmissione effettuate, della qualita' dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e servizi informativi autoprodotti, con particolare riguardo per i soggetti ammessi ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, del personale dipendente con particolare riguardo a quello con contratto giornalistico e degli indici di ascolto rilevati. In sede di rinnovo si tiene altresi' conto delle eventuali sanzioni comminate ai sensi della presente legge. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono stabiliti le modalita' ed ogni altro elemento utile per il rilascio e per il rinnovo della concessione.
((18.E' comunque requisito essenziale per il rilascio della concessione in ambito locale l'impegno dei richiedenti a destinare almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, notizie e servizi, e a programmi comunque legati alla realta' locale di carattere non commerciale. ))19.La concessione in ambito nazionale e' rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Consiglio dei ministri. La concessione in ambito locale e' rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
20.L'atto con cui viene rilasciata la concessione a soggetti non titolari di impianti gia' in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge stabilisce un termine, non superiore a centottanta giorni, entro cui deve avere inizio la regolare trasmissione di programmi.
21.La concessione prevista nel presente Capo si estingue:
a)per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
b)per rinuncia del concessionario;
c)per morte o sopravvenuta incapacita' legale del titolare o, nel caso in cui titolare sia una persona giuridica quando questa si estingua;
d)per dichiarazione di fallimento.
22.La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti dalla presente legge comporta la decadenza della concessione.
23.Ai fini della concessione per la radiodiffusione sonora in ambito locale non si applica la condizione del limite minimo di capitale sociale di cui alla lettera c) del comma 8 del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 650, ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che " Per il periodo di validita' delle concessioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 di cembre 1992, n. 482, e successive modificazioni, la percentuale di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e' fissata al 30 per cento."
Entrata in vigore il 23 ottobre 1996
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