sanzioni

Art. 31. Sanzioni1.Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nota all'art. 31:
- La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale". Il capo I della citata legge concerne le sanzioni amministrative; le sezioni I e II riguardano rispettivamente: "Principi generali" e "Applicazione".
Entrata in vigore il 13 ottobre 1990
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