Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria

Art. 20.Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria1.COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249.
2.COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262.
3.COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262.
04.Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza.
4. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorita' di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorita' di cui all'articolo 10 puo' adottare il provvedimento di sua competenza.
Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto e' sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere.
5.Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca d'Italia, previsti dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorita' di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 6, per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro ((sessanta giorni lavorativi)) dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente.
5-bis.L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, puo' autorizzare:
a)un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di funzionalita' del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;
b)un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilita' di uno o piu' dei soggetti coinvolti.
5-ter.Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalita' indicate.
6.COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262.
7.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.
8.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303.
9.Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.
Entrata in vigore il 23 febbraio 2010

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