poteri di indagine
Art. 12. Poteri di indagine1.L'Autorita', valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.
1-bis.I tipi di prove ammissibili dinanzi all'Autorita' comprendono i documenti, le dichiarazioni orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli altri documenti contenenti informazioni, indipendentemente dalla loro forma e dal supporto sul quale le informazioni sono conservate.
1-ter.L'Autorita' ha il potere di definire le priorita' di intervento ai fini dell'applicazione della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. L'Autorita' puo' non dare seguito alle segnalazioni che non rientrino tra le proprie priorita' di intervento.
1-quater.I procedimenti relativi alle infrazioni degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, incluso l'esercizio dei poteri di cui al presente capo II da parte dell'Autorita', rispettano i principi generali del diritto dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2.L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.
((2-bis.Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, nonche' per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Autorita' puo' in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.
2-ter.Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorita' riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessita' delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorita' stessa. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente))
1-bis.I tipi di prove ammissibili dinanzi all'Autorita' comprendono i documenti, le dichiarazioni orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli altri documenti contenenti informazioni, indipendentemente dalla loro forma e dal supporto sul quale le informazioni sono conservate.
1-ter.L'Autorita' ha il potere di definire le priorita' di intervento ai fini dell'applicazione della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. L'Autorita' puo' non dare seguito alle segnalazioni che non rientrino tra le proprie priorita' di intervento.
1-quater.I procedimenti relativi alle infrazioni degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, incluso l'esercizio dei poteri di cui al presente capo II da parte dell'Autorita', rispettano i principi generali del diritto dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2.L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.
((2-bis.Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, nonche' per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Autorita' puo' in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.
2-ter.Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorita' riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessita' delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorita' stessa. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente))