poteri di indagine

Art. 12. Poteri di indagine1.L'Autorita', valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da pubbliche amministrazioni o da chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni rappresentative dei consumatori, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai divieti stabiliti negli articoli 2 e 3.
1-bis.I tipi di prove ammissibili dinanzi all'Autorita' comprendono i documenti, le dichiarazioni orali, i messaggi elettronici, le registrazioni e tutti gli altri documenti contenenti informazioni, indipendentemente dalla loro forma e dal supporto sul quale le informazioni sono conservate.
1-ter.L'Autorita' ha il potere di definire le priorita' di intervento ai fini dell'applicazione della presente legge e degli articoli 101 e 102 del TFUE. L'Autorita' puo' non dare seguito alle segnalazioni che non rientrino tra le proprie priorita' di intervento.
1-quater.I procedimenti relativi alle infrazioni degli articoli 101 o 102 del TFUE ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge, incluso l'esercizio dei poteri di cui al presente capo II da parte dell'Autorita', rispettano i principi generali del diritto dell'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
2.L'Autorita' puo', inoltre, procedere, d'ufficio o su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o del Ministro delle partecipazioni statali, ad indagini conoscitive di natura generale nei settori economici nei quali l'evoluzione degli scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata.
((2-bis.Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della presente legge, nonche' per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Autorita' puo' in ogni momento richiedere a imprese e a enti che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili. Tali richieste di informazioni indicano le basi giuridiche su cui sono fondate le richieste, sono proporzionate e non obbligano i destinatari ad ammettere un'infrazione degli articoli 101 o 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero degli articoli 2 o 3 della presente legge.
2-ter.Con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire o esibire gli elementi di cui al comma 2-bis sono sottoposti alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 14, comma 5, se rifiutano od omettono di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti ovvero se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri, senza giustificato motivo. L'Autorita' riconosce ai soggetti di cui al comma 2-bis un congruo periodo di tempo, anche in ragione della complessita' delle informazioni in oggetto, comunque non superiore a sessanta giorni, rinnovabili con richiesta motivata, per rispondere alle richieste di informazioni avanzate dall'Autorita' stessa. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente))
Entrata in vigore il 12 agosto 2022
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