Art 1

Art. 1.

Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un prefetto della Repubblica puo' essere nominato Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
L'incarico ha durata non superiore a un triennio e puo' essere prorogato fino ad ulteriori tre anni.
Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, delega all'Alto commissario poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale, stabilendo modalita' e limiti per l'esercizio della delega; detta specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.
L'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro dell'interno relazioni informative sull'attivita' svolta e valutazioni sull'andamento della criminalita' di tipo mafioso.
Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessita' di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, ((e i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)) con la possibilita' di avvalersi degli organi di polizia tributaria.
A richiesta dell'Alto Commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di societa', aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attivita', nonche' ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.
Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori.
Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire all'Alto Commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire.
All'Alto commissario spetta ogni altro potere attribuito all'autorita' di pubblica sicurezza ivi compreso il potere di intercettazione telefonica ai sensi dell'art. 226-sexies del codice di procedura penale.
L'Alto commissario e' destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresi', di quelle provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi ad attivita' di tipo mafioso.
L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, puo' disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base a modalita' stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma.
Entrata in vigore il 24 luglio 2009
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