misure di controllo
Art. 11. Misure di controllo1.L'attivita' di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' esercitata dal Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, secondo i principi dello sportello unico di cui all'articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'Agenzia delle dogane che accerta le violazioni al presente decreto, esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD). A tale fine, il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e l'Agenzia delle dogane utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2.All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.
Note all'art. 11:
- L'articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita:
«58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita'.».
- Il regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, e' pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
2.All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.
Note all'art. 11:
- L'articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita:
«58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita'.».
- Il regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, e' pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.