(istituzione di nuovi enti)
Art. 4.(Istituzione di nuovi enti)
Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico puo' essere istituito o riconosciuto se non per legge.
Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico puo' essere istituito o riconosciuto se non per legge.