(personale straordinario)

Art. 6.(Personale straordinario)

Gli enti pubblici possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale adeguatamente motivate, ad assunzioni temporanee di personale straordinario con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalita':
a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
b) il personale straordinario non puo' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto e' risolto di diritto;
c) il personale cessato dal servizio non puo' essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b).
Per l'assunzione di detto personale gli enti pubblici devono chiedere all'ufficio di collocamento competente per territorio, l'elenco dei disoccupati della specialita' da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facolta' di sottoporre ad opportuni esperimenti il personale loro avviato per accertarne la capacita' tecnica.
Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in deroga alle disposizioni di cui al presente ed al precedente articolo od all'articolo 36 e' nulla di diritto, salvo la responsabilita' personale di chi l'ha disposta.
Gli incarichi professionali, che non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, sono esclusi dalla disciplina della presente legge.
Non possono comunque essere attribuiti incarichi professionali ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi delle norme sull'esodo volontario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai dirigenti di enti pubblici collocati a riposo.
Entrata in vigore il 2 aprile 1975

Sentenze13


  • 1. CGARS, sez. I, sentenza 2021-03-11, n. 202100204
    Provvedimento:
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    • art. 15 dello Statuto regionale siciliano·
    • art. 97, 117, 119 della Costituzione·
    • assunzioni di personale negli enti locali·
    • compensazione delle spese·
    • contenimento della spesa pubblica·
    • devoluzione del patrimonio e del personale·
    • eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione·
    • estinzione di enti pubblici di assistenza e beneficienza·
    • improcedibilità dell'appello·
    • questione di legittimità costituzionale·
    • violazione di art. 248, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000·
    • violazione di art. 34, comma 2, della l.r. 9.5.1986 n. 22·
    • violazione di art. 35 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165·
    • violazione di art. 3, comma 5, del d.l. 24.6.2014 n. 90 convertito in l. 11.8.2014 n. 114·
    • violazione di art. 3 del d.P.R. 10.12.1957 n. 3·
    • violazione di art. 5 del d.l. 10.11.1978 n. 702·
    • violazione di art. 62 della l. n. 6972 del 1890·
    • violazione di artt. 5 e 6 della l. 20.3.1975 n. 70

  • 2. CGARS, sez. I, sentenza 2020-10-15, n. 202000921
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    • annullamento provvedimenti amministrativi·
    • autonomia finanziaria enti locali·
    • autotutela amministrativa·
    • compensazione spese processuali·
    • equilibrio di bilancio·
    • legittimità costituzionale·
    • principio di buon andamento·
    • successione universale beni patrimoniali IPAB·
    • tutela dei lavoratori·
    • violazione art. 34 l.r. n. 22 del 1986

  • 3. TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-01-08, n. 201800026
    Provvedimento:
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    • assorbimento del personale·
    • assorbimento di personale e debiti·
    • compatibilità con le norme di finanza pubblica·
    • devoluzione del patrimonio·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • estinzione degli IPAB·
    • interpretazione costituzionalmente orientata·
    • legittimità costituzionale·
    • patto di stabilità interno·
    • principio di buon andamento·
    • successione universale·
    • travisamento dei fatti·
    • vincoli assunzionali·
    • violazione art. 34 L.R. 22/86

  • 4. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-02-13, n. 201702315
    Provvedimento:
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    • art. 11 c.p.a.·
    • art. 2094 c.c.·
    • art. 2126 c.c.·
    • art. 59 L. 69/2009·
    • compensazione delle spese·
    • giurisdizione·
    • inammissibilità del ricorso·
    • prescrizione·
    • rapporto di lavoro subordinato·
    • termine perentorio di riassunzione·
    • translatio iudicii

  • 5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-07-17, n. 201407682
    Provvedimento:
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    • annullamento bando di concorso·
    • art. 11 c.p.a.·
    • art. 1, comma 2, lettera b, legge 230/62·
    • art. 2 della legge n. 230/62·
    • art. 3 del D.P.R. 10/1/1957, n.3·
    • art. 51 del D.P.R. n.411/76·
    • art. 5 e 6 della legge 20/3/1975, n. 70·
    • art. 69 del D.Lgs. n. 165 del 2001·
    • concorsi pubblici·
    • difetto di giurisdizione·
    • giurisdizione·
    • improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse·
    • legittimazione alle assunzioni·
    • pubblico impiego privatizzato·
    • riconoscimento rapporto di lavoro a tempo indeterminato·
    • riparto della giurisdizione·
    • trasformazione rapporto di lavoro a tempo determinato
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