(personale straordinario)
Art. 6.(Personale straordinario)
Gli enti pubblici possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale adeguatamente motivate, ad assunzioni temporanee di personale straordinario con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalita':
a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
b) il personale straordinario non puo' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto e' risolto di diritto;
c) il personale cessato dal servizio non puo' essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b).
Per l'assunzione di detto personale gli enti pubblici devono chiedere all'ufficio di collocamento competente per territorio, l'elenco dei disoccupati della specialita' da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facolta' di sottoporre ad opportuni esperimenti il personale loro avviato per accertarne la capacita' tecnica.
Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in deroga alle disposizioni di cui al presente ed al precedente articolo od all'articolo 36 e' nulla di diritto, salvo la responsabilita' personale di chi l'ha disposta.
Gli incarichi professionali, che non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, sono esclusi dalla disciplina della presente legge.
Non possono comunque essere attribuiti incarichi professionali ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi delle norme sull'esodo volontario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai dirigenti di enti pubblici collocati a riposo.
Gli enti pubblici possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale adeguatamente motivate, ad assunzioni temporanee di personale straordinario con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalita':
a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;
b) il personale straordinario non puo' essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto e' risolto di diritto;
c) il personale cessato dal servizio non puo' essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b).
Per l'assunzione di detto personale gli enti pubblici devono chiedere all'ufficio di collocamento competente per territorio, l'elenco dei disoccupati della specialita' da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facolta' di sottoporre ad opportuni esperimenti il personale loro avviato per accertarne la capacita' tecnica.
Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in deroga alle disposizioni di cui al presente ed al precedente articolo od all'articolo 36 e' nulla di diritto, salvo la responsabilita' personale di chi l'ha disposta.
Gli incarichi professionali, che non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, sono esclusi dalla disciplina della presente legge.
Non possono comunque essere attribuiti incarichi professionali ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi delle norme sull'esodo volontario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai dirigenti di enti pubblici collocati a riposo.
1. CGARS, sez. I, sentenza 2021-03-11, n. 202100204Provvedimento:Leggi di più...- art. 15 dello Statuto regionale siciliano·
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- contenimento della spesa pubblica·
- devoluzione del patrimonio e del personale·
- eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione·
- estinzione di enti pubblici di assistenza e beneficienza·
- improcedibilità dell'appello·
- questione di legittimità costituzionale·
- violazione di art. 248, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000·
- violazione di art. 34, comma 2, della l.r. 9.5.1986 n. 22·
- violazione di art. 35 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165·
- violazione di art. 3, comma 5, del d.l. 24.6.2014 n. 90 convertito in l. 11.8.2014 n. 114·
- violazione di art. 3 del d.P.R. 10.12.1957 n. 3·
- violazione di art. 5 del d.l. 10.11.1978 n. 702·
- violazione di art. 62 della l. n. 6972 del 1890·
- violazione di artt. 5 e 6 della l. 20.3.1975 n. 70
2. CGARS, sez. I, sentenza 2020-10-15, n. 202000921Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
- autonomia finanziaria enti locali·
- autotutela amministrativa·
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- principio di buon andamento·
- successione universale beni patrimoniali IPAB·
- tutela dei lavoratori·
- violazione art. 34 l.r. n. 22 del 1986
3. TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-01-08, n. 201800026Provvedimento:Leggi di più...- assorbimento del personale·
- assorbimento di personale e debiti·
- compatibilità con le norme di finanza pubblica·
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- violazione art. 34 L.R. 22/86
4. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2017-02-13, n. 201702315Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 c.p.a.·
- art. 2094 c.c.·
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- art. 59 L. 69/2009·
- compensazione delle spese·
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5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2014-07-17, n. 201407682Provvedimento:Leggi di più...- annullamento bando di concorso·
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- art. 1, comma 2, lettera b, legge 230/62·
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- art. 3 del D.P.R. 10/1/1957, n.3·
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- art. 69 del D.Lgs. n. 165 del 2001·
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