ufficio di piano per la salvaguardia di venezia e della sua laguna

Art. 3. Ufficio di piano per la salvaguardia
di Venezia e della sua laguna((1.Le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, e costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2004, istituito fino al 31 dicembre 2018, sono determinate, anche in deroga ad ogni altra disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2005 fino all'anno 2018.
1-bis.All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di' previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
1-ter.Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Entrata in vigore il 31 maggio 2005

Sentenze3

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