definizioni

Art. 2. Definizioni1.Ai sensi del presente decreto si intende per:
a)vegetali:
1) le piante vive;
2) le parti di piante vive che comprendono:
a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
b)le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
c)i tuberi, i bulbi, i rizomi;
d)i fiori recisi;
e)i rami con foglie;
f)gli alberi tagliati, con foglie;
g)le foglie e il fogliame;
h)le colture di tessuti vegetali;
i)il polline vivo;
l)le gemme, le talee, le marze;
3) le sementi, intese in senso botanico, come i semi destinati alla piantagione;
b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purche' non si tratti di vegetali;
c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o la riproduzione o la moltiplicazione;
d) vegetali destinati alla piantagione:
1) vegetali gia' piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;
2) vegetali non ancora piantati al momento della loro introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;
e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;
f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a dimostrare che le disposizioni previste dal presente decreto sono state rispettate;
g) zona protetta: una zona del territorio nazionale, riconosciuta dall'Unione europea, nella quale:
1) nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati, uno o piu' organismi nocivi menzionati nel presente decreto e insediati in una o piu' parti del territorio nazionale o dell'Unione europea;
2) esista il pericolo di insediamenti di taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche favorevoli per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico, ne' siano insediati in altre aree dell'Unione europea;
h) constatazione o misura ufficiale: una constatazione effettuata, o un provvedimento adottato:
1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale ufficiale per la protezione delle piante di un Paese terzo o, sotto la loro responsabilita', da altri pubblici ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro equivalente elettronico;
2) da ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario nazionale;
i) punto di entrata: il luogo di introduzione per la prima volta nel territorio doganale comunitario dei vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente riconosciuto. Puo' trattarsi dell'aeroporto in caso di trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente della zona in cui e' valicata la frontiera interna comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;
l) organismo ufficiale del punto di entrata: il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
m)organismo ufficiale di destinazione: l'organismo ufficiale responsabile per il settore fitosanitario nell'area di competenza dell'ufficio doganale di destinazione;
n)ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del punto di entrata quale definito alla lettera i);
o)ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di destinazione ai sensi dell'articolo 340-ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93, della Commissione europea, e successive modificazioni;
p)partita: un numero di unita' di una singola merce, identificabile per l'omogeneita' della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;
q)spedizione: quantitativo di merci contemplato da un unico documento necessario per le formalita' doganali o per altre formalita', quale un certificato fitosanitario unico o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione puo' essere composta da una o piu' partite;
r)destinazione doganale: la destinazione doganale ai sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e successive modificazioni, di seguito denominato «Codice doganale comunitario»;
s)transito: la circolazione delle merci soggette a controllo doganale da un punto all'altro del territorio doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale comunitario;
t)centro aziendale: unita' produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;
((t-bis) campo di produzione: unita' produttiva, anche temporanea, dipendente da un centro aziendale))u)mercato locale: commercializzazione effettuata dai «piccoli produttori» nell'ambito del territorio della provincia ove e' ubicata l'azienda;
v)vegetali preparati e pronti per la vendita al consumatore finale: le piante o le loro parti destinate, direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto professionalmente nel processo produttivo.
Entrata in vigore il 26 giugno 2012

Sentenze1

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