operazioni di raggruppamento delle buste
Art. 9. Operazioni di raggruppamento delle buste1.Entro dieci giorni dalla chiusura delle prove scritte, la commissione con la presenza di almeno dieci componenti e alla presenza di dieci candidati, designata dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrita' dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti gli elaborati, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le racchiude in un'unica busta piu' grande. Ultimate le operazioni di raggruppamento, dopo aver accuratamente rimescolate le buste, su ciascuna di esse viene apposto un numero progressivo.