operazioni di raggruppamento delle buste

Art. 9. Operazioni di raggruppamento delle buste1.Entro dieci giorni dalla chiusura delle prove scritte, la commissione con la presenza di almeno dieci componenti e alla presenza di dieci candidati, designata dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrita' dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti gli elaborati, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le racchiude in un'unica busta piu' grande. Ultimate le operazioni di raggruppamento, dopo aver accuratamente rimescolate le buste, su ciascuna di esse viene apposto un numero progressivo.
Entrata in vigore il 10 maggio 2006
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