(espressione del voto)
Art. 18.(Espressione del voto)1.L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore, nell'ambito dei candidati della lista da lui votata, puo' esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei candidati da eleggere. Le preferenze espresse in eccedenza a tale numero sono nulle.((3))2.Il voto e' nullo se non e' espresso sull'apposita scheda o se presenta segni di riconoscimento dell'identita' dell'elettore.((3))3.Il voto di preferenza e' espresso mediante un segno tracciato a fianco del nome del candidato prescelto o con l'indicazione del nome stesso.((3))4.L'indicazione di una o piu' preferenze relative alla stessa lista vale quale votazione della lista anche se non sia stato espresso il voto di lista.
5.Se il voto e' espresso a favore di piu' di una lista con l'indicazione di piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo e' nullo.
---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis, lettera d)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, all'articolo 18, il primo periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 2 e 3 sono abrogati.
5.Se il voto e' espresso a favore di piu' di una lista con l'indicazione di piu' preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto medesimo e' nullo.
---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis, lettera d)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, all'articolo 18, il primo periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 2 e 3 sono abrogati.
Sentenze • 3
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-31, n. 202307411Provvedimento:Leggi di più...- annullamento sentenza·
- art. 105 c.p.a.·
- art. 109 c.p.a.·
- art. 49 c.p.a.·
- compensa spese di giudizio·
- contraddittorio processuale·
- improcedibilità appello·
- interesse ad opporsi·
- legittimazione ad opporsi·
- opposizione di terzo·
- rimessione al giudice di primo grado
2. TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-07-05, n. 202413646Provvedimento:Leggi di più...- annullamento operazioni elettorali·
- Comitati degli Italiani all'Estero (Comites)·
- compensazione delle spese processuali·
- eccesso di potere·
- estinzione parziale del processo·
- legittimazione ad agire·
- opposizione di terzo·
- propaganda elettorale illegittima·
- proporzionalità elettorale·
- verifica delle schede di voto·
- violazione art. 20 legge 286/2003
3. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-11-02, n. 202214336Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delle operazioni elettorali·
- attribuzione dei seggi·
- Comitati degli Italiani all'Estero (COMITES)·
- difetto di legittimazione e interesse·
- principio di proporzionalità·
- propaganda elettorale illegittima·
- regolamentazione delle elezioni COMITES·
- riconteggio dei voti·
- riesame dei voti contestati·
- validità delle schede di voto·
- violazione art. 20 legge 286/2003