(operazioni di scrutinio)
Art. 20.(Operazioni di scrutinio)1.L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi e' effettuata a cura del comitato elettorale circoscrizionale.
2.Per le modalita' delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3.Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
4.Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonche' le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
5.Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non puo' riesaminare le schede gia' scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.((3))---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis, lettera e)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, gli articoli 19 e 20 sono abrogati.
2.Per le modalita' delle operazioni di scrutinio, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni recate dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
3.Per ogni caso non disciplinato dalla presente legge o controverso, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.
4.Il comitato elettorale circoscrizionale procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale nonche' le contestazioni e i reclami presentati, decide sull'assegnazione dei voti stessi.
5.Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 4, il comitato elettorale circoscrizionale non puo' riesaminare le schede gia' scrutinate dal seggio elettorale e le schede da questo dichiarate nulle.((3))---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni dalla L. 23 luglio 2012, n. 118 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis, lettera e)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, gli articoli 19 e 20 sono abrogati.
Sentenze • 4
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-31, n. 202307411Provvedimento:Leggi di più...- annullamento sentenza·
- art. 105 c.p.a.·
- art. 109 c.p.a.·
- art. 49 c.p.a.·
- compensa spese di giudizio·
- contraddittorio processuale·
- improcedibilità appello·
- interesse ad opporsi·
- legittimazione ad opporsi·
- opposizione di terzo·
- rimessione al giudice di primo grado
2. TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-07-05, n. 202413646Provvedimento:Leggi di più...- annullamento operazioni elettorali·
- Comitati degli Italiani all'Estero (Comites)·
- compensazione delle spese processuali·
- eccesso di potere·
- estinzione parziale del processo·
- legittimazione ad agire·
- opposizione di terzo·
- propaganda elettorale illegittima·
- proporzionalità elettorale·
- verifica delle schede di voto·
- violazione art. 20 legge 286/2003
3. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-11-02, n. 202214336Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delle operazioni elettorali·
- attribuzione dei seggi·
- Comitati degli Italiani all'Estero (COMITES)·
- difetto di legittimazione e interesse·
- principio di proporzionalità·
- propaganda elettorale illegittima·
- regolamentazione delle elezioni COMITES·
- riconteggio dei voti·
- riesame dei voti contestati·
- validità delle schede di voto·
- violazione art. 20 legge 286/2003