Art 26

Art. 26.
Per il periodo di applicazione della presente legge, l'amministrazione centrale e le regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attivita' alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in eta' compresa tra i 18 e i 29 anni.
((I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, o su proposta delle associazioni cooperative giuridicamente riconosciute o delle cooperative di cui all'articolo 27, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:
beni culturali ed ambientali;
patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte;
prevenzione degli incendi nei boschi;
servizi antincendi;
aggiornamento del catasto;
turismo e ricettivita';
ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;
servizi in materia di motorizzazione civile;
servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;
carte geologiche, sismiche e delle acque;
assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;
sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;
attivita' e servizi di interesse generale o di rilevanza sociale.
Gli enti pubblici non economici, cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, fatta eccezione per quelli per i quali sono in corso processi di soppressione per effetto della legge stessa o di leggi successive, possono predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi ed in particolare per la ricerca scientifica ed applicata e per l'informatica.
I progetti di cui al precedente comma possono essere predisposti con le stesse modalita' e procedure da enti morali ad alta specializzazione scientifica su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tali progetti possono essere predisposti anche dalla Cassa per il Mezzogiorno e da organismi da questa promossi, alla cui realizzazione si provvede con specifici criteri, modalita' e procedure all'uopo fissate dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.)) I comuni e le comunita' montane possono presentare alla regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente.
1 progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo, prevedono le connesse attivita' di formazione professionale, indicano i tempi e le modalita' di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.
Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all'articolo 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche richieste.
Il contratto puo' avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del CIPE ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non puo' essere rinnovato.
La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali.
((I giovani che hanno partecipato ai progetti previsti nel presente articolo, a parita' di condizioni, hanno titolo di preferenza nei concorsi della pubblica amministrazione.
I giovani destinati ai progetti specifici predisposti dalle regioni fruiscono delle prestazioni assistenziali e previdenziali erogate dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali e dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali))
Entrata in vigore il 11 luglio 1978
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