titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggette ad imposta
Art. 6. Titoli di accesso per gli intrattenimenti
e le altre attivita' soggette ad imposta1.L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggette ad imposta). - 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate gia' in servizio, purche' conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento puo' autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta puo' essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.
3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonche' per i relativi controlli.".
Nota all'art. 6:
- La legge 26 gennaio 1983, n. 18, reca: "Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983.
e le altre attivita' soggette ad imposta1.L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attivita' soggette ad imposta). - 1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate gia' in servizio, purche' conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18.
2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento puo' autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta puo' essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.
3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalita' per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonche' per i relativi controlli.".
Nota all'art. 6:
- La legge 26 gennaio 1983, n. 18, reca: "Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 31 gennaio 1983.