Art. 29-bis.(( (Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato). ))((1.Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi all'emergenza sanitaria in corso causata dalla pandemia di COVID-19 e per le esigenze di prevenzione e contrasto delle attivita' criminali e di eventuali iniziative terroristiche, oltre che di presidio e controllo delle frontiere, anche connesse allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, e' autorizzata l'assunzione sino a 1.300 allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti di quota parte delle facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alle predette assunzioni si provvede attingendo all'elenco degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.
2.L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere su quota parte delle facolta' assunzionali previste per l'anno 2022, entro un massimo di 600 unita', e per l'anno 2023, entro un massimo di 700 unita', previa individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:
a)risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purche' abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, fermi restando le riserve, le preferenze e i requisiti applicabili secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;
b)che risultino idonei all'esito degli accertamenti dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente, ove non gia' espletati.
3.Gli interessati a partecipare alla procedura assunzionale, a pena di esclusione di diritto, devono formulare istanza con modalita' telematiche tramite apposito portale attivato dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalita' ed entro il termine perentorio da indicare in apposito avviso da pubblicare nel sito internet istituzionale della Polizia di Stato, avente valore di notifica a tutti gli effetti.
4.Non sono inclusi nell'ambito di applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo i soggetti gia' convocati per l'accertamento dei requisiti di idoneita' ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e di cui all'articolo 260-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
5.La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi del comma 2, e' determinata in base ai punteggi ottenuti in quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la normativa vigente.
6.Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di cui all'articolo6-bisdel decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilita' organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
7.Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei candidati risultati idonei nell'ambito dei concorsi per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato successivi a quello di cui al comma 1 del presente articolo, per i posti non soggetti alle riserve di cui all'articolo 703, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al comma 2, primo periodo, del presente articolo.
8.All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))
Entrata in vigore il 28 marzo 2022

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