(delega al governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti civili)

Art. 54.(Delega al Governo per la riduzione
e semplificazione dei procedimenti civili)1.Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale.2.La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.3.Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri.
Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo e' prorogata di sessanta giorni.4.Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)restano fermi i criteri di competenza, nonche' i criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente;
b)i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile:
1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale,ovvero di officiosita' dell'istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile;
2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, come introdotto dall'articolo 51 della presente legge, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilita' di conversione nel rito ordinario;
3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile;
c)la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l'abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile;
d)restano in ogni caso ferme le disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonche' quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, nel regio decreto 2] dicembre 1933, n. 1736, nella legge 20 maggio 1970, n. 300, nel codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.5.Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono abrogati.6.Gli articoli da 1 a 33, 41, comma 1, e 42 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 54:
- Per il riferimento al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile si veda nella nota precedente.
- Il libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile comprende gli articoli da 163 a 310.
- Il libro secondo, titolo III, del codice di procedura civile comprende gli articoli da 323 a 408.
- Il libro secondo, titolo II, del codice di procedura civile comprende gli articoli da 311 a 322.
- Il regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 recante «Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1933, n. 292.
- Il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 recante «Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia» e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 1933, n. 300.
- La legge 20 maggio 1970, n. 300 recante «Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1970, n. 131.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
Entrata in vigore il 1 luglio 2009

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