Art 1

Art. 1.

Il titolo di perito industriale spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di perito industriale in un Regio istituto industriale del Regno (ex Regio istituto di terzo grado), oppure nelle sezioni d'istituto industriale presso le Regie scuole industriali o nelle ex sezioni industriali di Regi istituti tecnici, ovvero in altri istituti, i cui diplomi, in quest'ultimo caso, dal Ministero competente siano riconosciuti equipollenti a quelli rilasciati dai Regi istituti o dalle Regie scuole predette.

Entrata in vigore il 18 marzo 1929
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