Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarita' formali

Art. 7.Semplificazione di adempimenti e riduzione di sanzioni per irregolarita' formali1.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489.
2.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1994, N. 489.
3.In caso di irregolarita' nella compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, la pena pecuniaria non si applica se il trasgressore versa all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente una somma pari a un centesimo del massimo della suddetta pena entro sessanta giorni successivi alla data della consegna o della notifica del verbale di constatazione:
a)sia comunque possibile identificare le parti;
b)la natura, la qualita' e la quantita', indicata in cifre o in lettere, dei beni trasportati risultino corrispondenti a quelle riscontrate in sede di controllo.
4.Nell'articolo 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole da: "e' ammesso" fino alla fine del comma.
4-bis.All'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, successive modificazioni, dopo il quarto comma e' inserito il seguente:
"Tuttavia, qualora la violazione degli obblighi previsti al quarto comma non comporti variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede di dichiarazione annuale, si applicano esclusivamente le sanzioni previste all'articolo 47, primo comma, n. 3) e non e' dovuto pagamento d'imposta".
4-ter.A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e' considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.
4-quater.In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta ((e la conservazione)) di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto ((sono, in ogni caso, considerate regolari)) in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge ((o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)), se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza. (10)

---------------AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 ha disposto (con l'art. 17, comma 1-bis) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la deroga di cui all'articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, si applica anche ai registri di cui all'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
Entrata in vigore il 19 agosto 2022
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