attivita' dell'ipi, ex iasm

Art. 17. Attivita' dell'IPI, ex IASM1.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM, ora denominato Istituto per la promozione industriale (IPI) intende assumere sulla base di programmi annuali di attivita' approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.
2.Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM, ora IPI.
Entrata in vigore il 10 aprile 1995

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