attivita' dell'ipi, ex iasm
Art. 17. Attivita' dell'IPI, ex IASM1.Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente al finanziamento delle iniziative che lo IASM, ora denominato Istituto per la promozione industriale (IPI) intende assumere sulla base di programmi annuali di attivita' approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I relativi oneri continuano a gravare sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 3.
2.Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM, ora IPI.
2.Le amministrazioni pubbliche centrali e locali ed i soggetti da esse partecipati possono, mediante convenzione, utilizzare i servizi dello IASM, ora IPI.
5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2018-10-02, n. 201805659Provvedimento:Leggi di più...- art. 2112 c.c.·
- art. 31 d.lgs. 165/2001·
- art. 7 d.l. 78/2010·
- comparazione tra livelli di inquadramento·
- contratti collettivi nazionali di lavoro·
- decreto interministeriale·
- discrezionalità amministrativa·
- eccesso di potere·
- inquadramento del personale·
- mansioni e professionalità·
- principio di corrispondenza delle qualifiche·
- sindacato del giudice amministrativo·
- sostituzione di enti pubblici·
- tabella di corrispondenza·
- trasferimento di enti pubblici