disposizioni per il personale del soppresso dipartimento per il mezzogiorno e degli enti di promozione

Art. 10. Disposizioni per il personale del soppresso Dipartimento
per il Mezzogiorno e degli enti di promozione1.Al personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso il soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno, anche in posizione di comando o fuori ruolo, che non abbia optato entro il 30 novembre 1993 per il rientro alle amministrazioni od enti di appartenenza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto.
2.Al personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), la cui posizione risulti definita con le procedure di riordino espletate dal Ministero del tesoro, dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in esubero al compimento delle operazioni stesse, che abbia presentato domanda nei termini, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, con le procedure ivi previste. Le procedure di inquadramento di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, si applicano anche al personale utilizzato a contratto per le esigenze della gestione speciale per il terremoto, nonche' al personale utilizzato a contratto, nel numero massimo di cinque unita', per la realizzazione della Carta tecnica meridionale, che abbia presentato domanda entro i termini.
3.Entro il 31 luglio 1994, il personale in servizio alla data del 15 aprile 1993 presso le societa' il cui capitale era interamente detenuto dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64 (FINAM, INSUD, FIME, FORMEZ, ITALTRADE e IASM ora IPI), puo' presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica domanda di assegnazione a pubbliche amministrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni statali, regionali e locali e da enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonche' da aziende municipalizzate, sono individuati le amministrazioni e gli enti ai quali e' assegnato il personale di cui al presente comma e sono determinate le qualifiche attribuite al personale stesso ai fini dell'inquadramento.
4.Per il personale dipendente dagli organismi di cui all'articolo 6 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' dalle societa' da questi controllate al 100 per cento, per la determinazione del trattamento economico percepito presso i predetti organismi, ai fini dell'opzione di cui all'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dal presente decreto, si valutano le sole voci della retribuzione base e dell'anzianita' effettiva nella qualifica. L'opzione di cui alla predetta lettera b), ove non espressamente revocata entro il 31 ottobre 1994, deve essere integrata, entro il 31 dicembre 1994, con una domanda dell'interessato, da presentare all'organismo di provenienza e per conoscenza all'Amministrazione di assegnazione, intesa a trasformare il trattamento di fine rapporto, gia' maturato presso l'organismo di provenienza, in una polizza assicurativa individuale da stipularsi a cura ed a carico dell'organismo stesso, che garantisca la liquidazione di tale emolumento con le somme dovute per rivalutazione, calcolate secondo i criteri e i parametri contemplati dalla disciplina regolatrice il trattamento di fine rapporto del pregresso rapporto con l'organismo di provenienza e vigente al momento di definizione del rapporto stesso, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto. Tale liquidazione avverra' in aggiunta a quella dell'indennita' di buonuscita. I periodi di servizio pregressi, coperti dalla polizza individuale, non sono riscattabili ai fini dell'indennita' di buonuscita. Dell'avvenuta stipula della polizza assicurativa individuale dovra' essere data immediata comunicazione all'amministrazione di assegnazione.
5.Non sono ripetibili i maggiori assegni corrisposti fino al 30 giugno 1994 al personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto, e di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Per lo stesso personale i compensi per lavoro straordinario sono corrisposti nei limiti e nella misura oraria previsti per il restante personale delle amministrazioni di assegnazione.
6.Il trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennita' a qualunque titolo spettanti, del personale appartenente ai ruoli delle amministrazioni di assegnazione alla data del 12 ottobre 1993 non puo' subire riduzioni per effetto dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dal presente decreto.
7.Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
Entrata in vigore il 10 aprile 1995

Sentenze4


  • 1. Trib. Napoli, sentenza 15/11/2024, n. 7724
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO Il Giudice del lavoro, dott. Giuseppe Gambardella, lette le note sostitutive dell'udienza del 15.10.2024 disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritta al R.G. n. 7836/2023, avente ad oggetto: riconoscimento anzianità di servizio; TRA DE CI NA (C.F.: [...]), elettivamente domiciliata in NA Via Po n. 12, presso lo studio dell'avv. Rossella Di Pietro, che la rappresenta e difende; RICORRENTE CONTRO MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (C.F.: 80230390587), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso …
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  • 2. Trib. Torino, sentenza 09/04/2024, n. 908
    Provvedimento: RGL n. 2863/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 09/04/2024 nella causa n. 2863/2023 RGL, promossa da: , c.f. assistito dall'avv. Parte_1 C.F._1 ROSSELLA DI PIETRO PARTE RICORRENTE contro : , c.f. Controparte_1 P.IVA_1 assistito ai sensi dell'art. 417-bis comma 1 c.p.c., dal dott. AMEDEO TETI e dalla dott.ssa MAURA GENTILI PARTE CONVENUTA e nei confronti di: nato a [...] il [...] CP_2 TERZO CHIAMATO CONTUMACE Oggetto: retribuzione 1. Il ricorrente dipendente del convenuto Parte_1 CP_1 inquadrato nell'area/fascia economica TA/F4, afferma di aver …
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  • 3. Trib. Napoli, sentenza 01/11/2024, n. 7293
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO In persona del Giudice unico, dott.ssa Gabriella Gagliardi all'esito della trattazione della causa disposta ex art. 127 ter c.p.c. introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, decorso il termine assegnato, letti gli atti e le note depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella Causa iscritta al n. 9114/2023 R.G. sez. Lav. Prev. cui è riunito il n. 9115/2023 RG. TRA cf. e cf. , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Rossella Di Pietro E (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello …
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  • 4. TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-01-03, n. 201800008
    Provvedimento: Pubblicato il 03/01/2018 N. 00008/2018 REG.PROV.COLL. N. 02271/1999 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2271 del 1999, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Sartori ed Antonio Sartori e con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Venezia, San Polo, n. 2988 contro Ministero dei Lavori Pubblici (ora: delle Infrastrutture e dei Trasporti) e Ministero del Tesoro (ora: dell'Economia e delle Finanze), in persona dei rispettivi ministri pro tempore, ex …
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    • art. 14-bis del d.lgs. n. 96/1993·
    • assegno personale pensionabile·
    • compensazione delle spese·
    • divieto di reformatio in pejus·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • mensili aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità)·
    • ordinanza istruttoria·
    • partecipazione procedimentale·
    • principio di omogeneità nel calcolo del trattamento economico·
    • recupero di credito erariale·
    • recupero somme indebitamente percepite·
    • rideterminazione del trattamento economico·
    • sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi
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